Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 maggio 2007 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana) Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Habitat - Attivita' economiche in 'Siti di importanza comunitaria' (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) - Valutazioni di incidenza da effettuarsi da...

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 aprile 2007, ha approvato il disegno di legge n. 513 dal titolo "Disposizioni in favore dell'esercizio di attivita' economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, al sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 23 aprile 2007.

Il provvedimento legislativo, oltre a disposizioni attinenti a vari settori di intervento regionale, quali edilizia popolare e convenzionata, turismo, urbanistica e demanio marittimo, contiene anche norme volte a consentire la prosecuzione e/o l'avvio di attivita' economiche nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alle Direttive del Consiglio europeo 79/409/CEE e 92/43/CEE, una parziale disciplina della valutazione di incidenza in dette aree, nonche' norme in materia di aree contigue ai parchi regionali.

Nell'ambito del provvedimento, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 2 danno adito a censure di incostituzionalita' per le motivazioni che di seguito si illustrano.

L'articolo 1 recita come segue:

"Art. 1. Disposizioni in favore dell'esercizio di attivita' economiche in siti

SIC e ZPS

  1. - Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del d. P.R. 8 settembre 1997 n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS, ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco.

  2. - Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. - I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di sessanta giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza e' rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di sessanta giorni decorsi i quali la determinazione sulla valutazione di incidenza si intende adottata positivamente.

  4. - Nelle more dell'emanazione delle misure di conservazione e dell'approvazione dei piani di gestione previsti dal d.P.R. n. 357/1997, per le aree designate ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, al fine di non penalizzare le attivita' economiche, sono consentiti il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, nonche' il proseguimento e l'ampliamento delle attivita' esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

  5. - Gli interventi all'interno dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti in zone SIC e ZPS, non sono soggetti a valutazioni di incidenza".

    Al riguardo, si ritiene innanzitutto utile riassumere il quadro normativo europeo di riferimento da cui originano i SIC e le ZPS e quello normativo statale di attuazione.

    La Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, denominata "Habitat", finalizzata alla conservazione della diversita' biologica esistente nel territorio dell'Unione ed alla tutela di una serie di ambienti e di specie animali e vegetali particolarmente rari ha previsto la costituzione della rete ecologica "Natura 2000" composta da siti appositamente gestiti per preservare la biodiversita'.

    Tale rete ecologica e' costituita dalle "Zone di protezione speciale" (ZPS) gia' previste dalla Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, e da ambiti territoriali denominati "Siti di importanza comunitaria" (SIC) destinati a divenire "Zone speciali di conservazione" (ZSC) degli habitat naturali e delle specie vegetali ed animali.

    Piu' in particolare le Zone speciali di conservazione sono siti di importanza comunitaria designati dagli Stati membri mediante atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale (art. 1, lett. l).

    Secondo l'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE, il processo di individuazione delle ZSC prevede che ogni Stato membro proponga un elenco di siti di importanza comunitaria alla Commissione e che questa elabori, d'intesa con ciascuno degli Stati, l'elenco definitivo dei SIC entro sei anni dalla notifica della direttiva. Lo Stato membro, entro il termine di ulteriori sei anni, designa i SIC selezionati come Zone speciali di conservazione.

    La tutela di queste Zone speciali di conservazione e' definita dall'art. 6 della Direttiva "habitat" come tutela che gli Stati membri sono obbligati ad assicurare anche ai SIC, atteso che il citato art. 4 prescrive che "Non appena il sito e' iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso e' soggetto alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 6".

    I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della Direttiva "Habitat" recitano:

  6. - Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

  7. - Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntivamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorita' nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudichera' l'integrita' del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

  8. - Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni...

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