Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Norma della legge finanziaria 2006 - Ricorso della Regione Siciliana - Impugnazione di numerose disposizioni - Trattazione delle questioni relative ai commi 43 e 44 dell'art. 1 - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce. - Legge 23 ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 43 e 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 1° marzo 2006 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Siciliana ha impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), tra cui l'art. 1, commi 43 e 44. La questione e' stata promossa in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali).

    Nella parte censurata, il comma 43 sopprime i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali (UMP) e trasferite alle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura (CCIAA), ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Lo stesso comma sopprime le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura, fissate in base all'art. 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).

    Il comma 44 stabilisce che "Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580", (quindi, con "i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale"), "sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

    1.1. - In generale, la Regione rileva che...

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