Ordinanza emessa il 19 aprile 2006 dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Giller Borsi Luciana Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuo...

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 726/02 R.G. App. nei confronti di Giller Borsi Luciana, giudicata con sentenza dd. 10 gennaio 2001 del Tribunale di Trieste, con la quale e' stata assolta dal reato di diffamazione in danno di Preda Lorenzo perche' il fatto non costituisce reato, sentenza gravata da ricorso per cassazione sia del procuratore generale che della parte civile Preda Lorenzo - i cui ricorsi sono stati entrambi convertiti in atti d'appello con sentenza dd. 12 giugno 2002 della Corte di cassazione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 19 aprile 2006 il procuratore generale ha formulato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parita' delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonche' per violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimita' costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza e', infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilita', di talche' verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale, ed eventualmente la parte civile, intendessero proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale e' stato piu' volte "ribadito che il principio della parita' tra accusa e difesa non...

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