Ordinanza emessa il 1° dicembre 2006 dalla Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Mencaglia Francesco Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod....

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letta l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art 1, legge n. 46/2006, in relazione agli articoli 3, 24, 111 della Costituzione sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel procedimento a carico di Mencaglia Francesco, nato a Perugia il 4 gennaio 1950, in esito al quale il giudice per l'udienza preliminare presso Tribunale di Perugia, con sentenza emessa, a seguito di rito abbreviato, in data 17 febbraio 2006, assolse l'imputato dal reato di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 1, 81, 61, n. 9 codice penale, perche' il fatto non costituisce reato, sentenza tempestivamente appellata dal citato procuratore della Repubblica;

Rilevato che, secondo l'appellante, la norma indicata viola il principio di uguaglianza, nonche' quello della parita' delle parti processuali, che non puo' essere considerato rispettato per il fatto che detta norma ha stabilito anche l'inappellabilita', da parte dell'imputato, di appellare una sentenza di proscioglimento, essendo evidente che, in questo caso, l'imputato non ha alcun interesse ad appellare, cio' che non e' per la pubblica accusa che mira ad ottenere il riconoscimento della responsabilita' dell'imputato quale soddisfazione dell'interesse al rispetto della legge di cui e' portatore;

O s s e r v a

Nel presente processo la questione di illegittimita' della norma sopra citata (e dell'art. 10 della legge cit., nonche' degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato) di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' dell'appello medesimo, anche nel caso in esame per il disposto del comma 4 del citato art. 10 della legge n. 46/2006, avendo la Corte di cassazione annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona su punti non concernenti la pena, ne' la misura di sicurezza.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal pubblico ministero ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. - come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 - e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilita' degli appelli gia' proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccipiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dira', realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non puo' dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, e' foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si prediliga e' ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimita' costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparita' di trattamento ovvero la necessita', onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza "creativa", o "suppletiva" delle sviste del legislatore. Tutto cio' in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, e' destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessita' dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del...

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