Ordinanza emessa il 19 ottobre 2006 dal tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Grado Simone Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Competenza per materia determinata dalla connessione - Ipotesi di persona imputata di piu' reati commessi con piu' azion...

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del proc. pen. n. 599/2006 R.G. Dib. (n. 3174/05 R.G.N.R.), iscritto a nome di Grado Simone,

O s s e r v a

A tenore dell'art. 6, comma l del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 "tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione", vale a dire in concorso formale.

Cio' vuoi dire che, per espressa volonta' della legge, non v'e' connessione allorquando un reato di competenza del giudice di pace sia stato commesso, con una distinta azione od omissione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso nell'ambito del quale sia stato commesso altro reato di competenza del tribunale (o della Corte d'assise).

In altri termini, stando al testo della norma citata, il reato continuato (e cioe' l'ipotesi di una pluralita' di reati che siano stati commessi, vuoi in tempi diversi, vuoi nel medesimo contesto temporale con piu' azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso) non da' luogo a connessione dei procedimenti agli effetti della modificazione della competenza per materia allorquando uno dei reati in concorso appartenga alla competenza per materia del giudice di pace.

In applicazione di detta disposizione, questo giudice dovrebbe dichiarare la propria incompetenza per materia, in ordine all'imputazione di lesione volontaria lievissima, dovendosi escludere che tale reato sia stato commesso in concorso formale con taluno dei reati ulteriori ascritti al grado (vale a dire con la stessa azione costitutiva di uno di essi).

Sulla scorta di tale premessa e' lecito dubitare della ragionevolezza della disposizione dettata dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 274/2000.

A tal fine basti porre mente alle conseguenze che, di fatto e di diritto, discenderebbero dalla dichiarazione d'incompetenza per materia relativamente al reato di lesione volontaria e dalla successiva, eventuale, condanna dell'imputato per gli altri reati ascrittigli.

Invero, vuoi nel caso che una sentenza di condanna fosse pronunciata dal Tribunale prima di quella pronunciata dal giudice di pace, vuoi nel caso inverso, il giudice che si accingesse a pronunciare la seconda sentenza non potrebbe ignorare la circostanza che il reato (o i reati) oggetto della prima sentenza e' stato (sono stati) commesso (commessi) in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e non potrebbe astenersi dal...

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