LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2007, n.3 - Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 7 del 14

febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Regione Umbria, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 6 dello statuto, riconosce e promuove il commercio equo e solidale, di seguito denominato COMES, assegnando ad esso un ruolo rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.

  2. La Regione Umbria riconosce il ruolo sociale delle organizzazioni di COMES e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n e

  3. Il COMES e' un approccio alternativo al commercio convenzionale. Esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.

    Art. 3.

    Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale

  4. E' istituito presso la giunta regionale il registro degli operatori del COMES al quale sono iscritti imprese e soggetti che senza fine di lucro operano in forma stabile e continuativa nel territorio regionale e svolgono la propria attivita' nel rispetto della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, approvata dall'associazione ´Assemblea generale italiana del commercio equo e solidaleª, di seguito denominata AGICES.

  5. Il registro regionale e' istituito secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione di cui all'Art. 9, il quale ne stabilisce altresi' le modalita' di funzionamento ed i requisiti per l'iscrizione, tenendo conto anche delle risultanze delle attivita' svolte dall'AGICES in merito al ´Registro italiano delle organizzazioni di Commercio equo e solidaleª, di seguito denominato RIOCES.

    Art. 4.

    Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

  6. Sono prodotti del COMES quelli comunque realizzati, importati e distribuiti da aziende appartenenti alla filiera integrale del COMES. Nello stabilire i criteri per l'individuazione delle aziende della filiera integrale si tiene conto delle risultanze delle attivita' svolte dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e internazionale AGICES e IFAT (International Federation for Alternative Trade).

  7. Sono altresi' prodotti del COMES quelli...

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