LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2007, n.3 - Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria.
febbraio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
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La Regione Umbria, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 6 dello statuto, riconosce e promuove il commercio equo e solidale, di seguito denominato COMES, assegnando ad esso un ruolo rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.
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La Regione Umbria riconosce il ruolo sociale delle organizzazioni di COMES e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.
Art. 2.
D e f i n i z i o n e
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Il COMES e' un approccio alternativo al commercio convenzionale. Esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.
Art. 3.
Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale
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E' istituito presso la giunta regionale il registro degli operatori del COMES al quale sono iscritti imprese e soggetti che senza fine di lucro operano in forma stabile e continuativa nel territorio regionale e svolgono la propria attivita' nel rispetto della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, approvata dall'associazione ´Assemblea generale italiana del commercio equo e solidaleª, di seguito denominata AGICES.
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Il registro regionale e' istituito secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione di cui all'Art. 9, il quale ne stabilisce altresi' le modalita' di funzionamento ed i requisiti per l'iscrizione, tenendo conto anche delle risultanze delle attivita' svolte dall'AGICES in merito al ´Registro italiano delle organizzazioni di Commercio equo e solidaleª, di seguito denominato RIOCES.
Art. 4.
Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale
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Sono prodotti del COMES quelli comunque realizzati, importati e distribuiti da aziende appartenenti alla filiera integrale del COMES. Nello stabilire i criteri per l'individuazione delle aziende della filiera integrale si tiene conto delle risultanze delle attivita' svolte dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e internazionale AGICES e IFAT (International Federation for Alternative Trade).
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Sono altresi' prodotti del COMES quelli...
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