DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n.5 - Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del

14 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare il titolo IV, capo III, che detta disposizioni per il territorio rurale e prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione delle relative disposizioni;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 novembre 2006, n. 16 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali, e dell'informazione del tavolo di concertazione generale;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2006;

Preso atto che la 2 Commissione consiliare Agricoltura e la 6 Commissione consiliare Territorio e ambiente, nella seduta del 18 gennaio 2007, hanno congiuntamente espresso parere favorevole con inviti e richieste;

Ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta di modifiche espresse dalle suddette commissioni consiliari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 75 che approva il regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento contiene le norme per attuazione delle disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) da ultimo modificata dalla legge regionale n. 24/2006 e definisce in particolare:

    1. le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia;

    2. le condizioni per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e i nuovi annessi agricoli;

    3. i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli, purche' ammessa dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, non e' soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui alla lettera a), ovvero puo' eccedere le capacita' produttive dell'azienda agricola;

    4. le disposizioni relative all'installazione di annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;

    5. le disposizioni relative all'installazione di manufatti precari, di serre temporanee e di serre con copertura stagionale;

    6. i contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale;

    7. le disposizioni relative agli interventi di sistemazione ambientale correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale.

    Art. 2. Superfici fondiarie minime (Art. 41, commi 2, lettera b, e 4 della legge regionale n. 1/2005)

  2. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificita' dei territori montani, sono le seguenti:

    1. 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture e' protetto in serra;

    2. 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

    3. 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;

    4. 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

    5. 10 ettari per i castagneti da frutto;

    6. 30 ettari per bosco ad alto fusto, bosco misto, bosco ceduo pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

  3. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto nel piano territoriale di coordinamento della provincia, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualita' colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.

    Art. 3. Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (Art. 41, comma 3 della legge regionale n. 1/2005)

  4. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 46 della legge regionale n. 1/2005 riguardo al divieto di edificare nel caso di trasferimento di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e' consentita, secondo quanto previsto dall'Art. 41, comma 2 della legge regionale n. 1/2005, se prevista e disciplinata da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.

  5. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato programma aziendale, e' presentato al comune dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) cosi' come definito dalle vigenti norme in materia.

  6. Nel programma aziendale deve essere dimostrata la necessita' di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno, per ogni unita' abitativa, computando anche le unita' esistenti, salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificita' dei territori montani. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attivita' agricole e, solo per la parte residua, alle attivita' connesse. Nelle zone montane o svantaggiate come definite dalle vigenti disposizioni comunitarie le ore lavorative annue per ogni unita' abitativa sono ridotte alla meta'.

  7. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilita' di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

    1. la dimensione massima ammissibile di ogni unita' abitativa;

    2. i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico;

    3. la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e dei paesaggi.

  8. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni unita' abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che comunque non puo' eccedere i 150 metri quadrati di superficie utile dei vani abitabili, cosi' come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dai regolamenti comunali, essa e' fissata in 110 metri quadrati di superficie utile dei vani abitabili.

    Art. 4. Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (Art. 41, comma 4 della legge regionale n. 1/2005)

  9. La costruzione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei fondi agricoli degli IAP e' consentita, previa presentazione delle relative denunce di inizio dell'attivita', secondo quanto previsto...

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