Sentenza nº 2755 da Council of State (Italy), 10 Maggio 2011

Data di Resoluzione10 Maggio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. della PUGLIA - Sede di Bari, sez. terza, n. 3137/2009, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado;

sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2010, proposto dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for nature Onlus Ong, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso il studio in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

La Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

L'Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Agostinacchio e Nicla Floro, con domicilio eletto presso il signor Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

la Provincia di Bari, la Provincia di Brindisi, la Provincia di Foggia, la Provincia di Taranto, la Provincia di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi nel secondo grado del giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Consigliere di Stato Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Petretti, Volpe e Agostinacchio;

Designati coestensori della sentenza nella sua integralità il Presidente ed il Relatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il consiglio regionale della Puglia ha approvato il ?piano faunistico venatorio regionale 2009-2014?, con la delibera n. 217 del 21 luglio 2009.

    Con il ricorso n. 1683 del 2009 (proposto al TAR per la Puglia, sede di Bari, e integrato con motivi aggiunti), l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) Onlus ? legittimata ad impugnare gli atti negativamente incidenti sull'ambiente ? ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986 ? ha impugnato il piano faunistico venatorio, nonché gli atti intermedi del procedimento, lamentando in particolare che non è stato attivato il procedimento sulla ?valutazione ambientale strategica?, previsto dalla legislazione statale, e che dunque sono state disposte inadeguate misure protettive per la fauna, rispetto a quelle che si sarebbero ragionevolmente disposte, ove fosse stato seguito il prescritto procedimento.

    Con la sentenza appellata, il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendolo infondato, ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, poiché rivolti nei confronti dei piani faunistico-venatori provinciali, approvati con atti emanati prima della proposizione del ricorso principale.

    1.1. Il TAR ha respinto la censura di incompetenza (secondo cui la delibera doveva essere emanata dalla giunta in applicazione dell'art. 44 della legge regionale n. 7 del 2004, di approvazione dello Statuto regionale), richiamando l'art. 9, comma 13, della legge regionale n. 27 del 1998 (sul ?Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento?), facendone discendere la conseguenza che rientra nella competenza del consiglio regionale l'approvazione del piano venatorio.

    1.2. Il TAR ha inoltre respinto tutte le dedotte censure di eccesso di potere (con riferimento al mancato esame da parte della giunta del parere della seconda commissione consiliare permanente, n. 82 del 14 luglio 2009, e del parere del 20 luglio 2009 del Dirigente dell'Ufficio parchi e riserve naturali regionali sulla ?valutazione di incidenza?), poiché in applicazione dell'art. 9, comma 13 della stessa legge regionale n. 27 del 1998 la giunta regionale aveva acquisito i piani provinciali ed il parere del Comitato tecnico faunistico regionale.

    1.3. Il TAR ha escluso la dedotta violazione dell'art. 42, comma 2, lett. c) dello Statuto regionale, rilevando che il regolamento di attuazione del piano n. 17 del 30 luglio 2009 è stato legittimamente emanato dal presidente della giunta regionale (anziché dalla giunta).

    1.4. Il TAR ha respinto la censura (centrale, nella impostazione del ricorso) di violazione dell'art. 35, comma 2 ter, del d.lgs. n. 4 del 2008 (recante modifiche del d.lg. n. 152 del 2006), e cioè di mancata preventiva acquisizione della valutazione ambientale strategica (VAS), di violazione degli artt. 6 e ss. del d.lgs n. 152 del 2006 e della circolare n. 1 del 2008 dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, rilevando che:

    - la Regione ha attivato il procedimento previsto dall'art. 9, comma 13 della legge regionale n. 27 del 1998, sulla ?valutazione di incidenza?;

    - non occorreva altresì l'attivazione del procedimento sulla ?valutazione ambientale strategica?, sia perché si sarebbe rivelata una inutile duplicazione rispetto alla ?valutazione di incidenza?, sia perché le disposizioni regionali vigenti (anche la legge n. 11 del 2001 in tema di valutazione di impatto ambientale) disporrebbero regole procedimentali e sugli standard di tutela compatibili con quanto previsto dal d.lg. n. 152 del 2006.

    1.5. In relazione alla censura di difetto parziale - in concreto - anche della ?valutazione di incidenza ambientale? con riferimento ai piani faunistici venatori delle Provincie di Bari e Foggia (perché sarebbe mancata la seconda fase della procedura costituente la vera e propria ?valutazione di incidenza?), il TAR ha ritenuto che tale valutazione era meramente eventuale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge Regione Puglia n. 11 del 2001, perché doveva essere effettuata unicamente con riferimento a quei piani che potevano avere ?incidenze significative? sui siti della rete ?Natura 2000? (incidenze da non considerare sussistenti in concreto nei territori di Bari e Foggia).

    La sentenza impugnata ha osservato che la carente motivazione delle ?valutazioni di incidenza? con riferimento ai piani faunistici venatori delle Provincie di Bari e Foggia (rilevate dalla stessa Regione, avendo questa constatato la genericità dei medesimi piani provinciali) poteva essere sopperita dalla complessiva ?valutazione di incidenza?, espressa in senso positivo sull'intero piano faunistico dalla stessa Regione con il parere n. 8884 del 20 luglio 2009.

    Inoltre, quanto ad alcune modalità di formulazione dei piani, il TAR ha rilevato che:

    - ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 357 del 1997, soltanto le amministrazioni proponenti sarebbero state tenute ad elaborare uno studio di valutazione di incidenza, e non anche i singoli istituti a gestione privatistica, dal momento che questi, essendo inclusi nei piani provinciali, rientravano nell'ambito della procedura di valutazione prevista per l'intero piano;

    - l'art. 17 del piano ha legittimamente disciplinato i siti di importanza comunitaria ? (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), col rinvio ai ?criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativi a ZPS e ZCS?, disposti dal Ministero dell'Ambiente con un decreto del 17 ottobre 2007 e dai regolamenti n. 15 del 18 luglio 2008 e n. 28 del 29 dicembre 2008 con cui la Regione ha recepito il decreto statale.

    1.6. Anche il quinto motivo è stato respinto dal TAR, per il quale la legge n. 157 del 1992 e la legge regionale n. 27 del 1998 non hanno stabilito che dovesse acquisirsi anche il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, prima dell'approvazione del piano.

    1.7. Quanto al sesto motivo sulla dedotta illegittimità del mancato inserimento nel piano di una serie di aree nell'ambito delle zone di protezione per le rotte migratorie (in particolare perché tra le Oasi di protezione da revocare sarebbe stata inclusa anche l'Oasi di Capo d'Otranto), il TAR ha osservato che la revoca della stessa Oasi sarebbe stata dovuta unicamente alla diversa destinazione del territorio interessato, ricompreso nel ?Parco Naturale Regionale Costa d'Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco Tricase? istituito con la legge regionale n. 30 del 2006 e quindi passato alla gestione dell'Ente Parco e non più gestito dalla Provincia di Lecce (con misure di conservazione maggiori e più rigide rispetto a quelle previste per le Oasi di protezione).

    Per analoghe considerazioni, il TAR ha respinto le censure riguardanti il mancato inserimento nel piano delle aree protette della rotta di Margherita - Manfredonia nella Provincia di Foggia (risultando esse incluse nel Parco Nazionale del Gargano, con l'istituzione di SIC e ZPS su tutta l'area costiera).

    1.8. Il TAR ha inoltre respinto il settimo motivo, constatando che ? contrariamente a quanto dedotto in fatto dalla ricorrente - i dati riportati nei piani provinciali erano stati aggiornati all'ultima rilevazione ISTAT.

    1.9. Il TAR ha infine respinto le censure sulla illegittimità derivata del regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio n. 17 del 30 luglio 2009, emanato dal Presidente della Giunta regionale, nonché della deliberazione della giunta del 4 agosto 2009, n. 1433, con cui era stato approvato il calendario venatorio regionale (annata 2009/2010), ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti contro i piani provinciali, in quanto emanati prima della proposizione del ricorso principale..

  2. Con l'appello in esame, l'associazione ambientalista ha censurato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado, riproponendo tutte le censure contenute nel ricorso di primo grado e nei motivi aggiunti.

    L'Associazione Nazionale Libera Caccia ha depositato una memoria chiedendo la reiezione del ricorso in appello, perché infondato.

    La Regione Puglia ha...

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