Ordinanza emessa il 18 settembre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Capra Ornella contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova ed altri Imposte e tasse - Cartella di pagamento - Notificazione presso il domicilio fiscale del contribuente persona fisica non residente nel territorio dello Stato e isc...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 469/05 depositato il 23 febbraio 2005, avverso cartella di pagamento n. esecuz.ne imm.re IRPEF contro Concessionario Gest Line riscossioni S.p.a. - Agenzia Entrate - Ufficio Genova 1, proposto dal ricorrente Capra Ornella, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova, difeso da Donega Franco, via XXV Aprile 46 - 16100 Genova, avverso cartella dl pagamento n. Esecuz.ne Imm.re TOSAP, contro Comune dl Genova proposto dal ricorrente Capra Ornella, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova, difesa da Donega' Franco, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova.

Svolgimento del processo

Nel febbraio del 2005 Ornella Capra, reidente a Los Altos, California (USA) propose ricorso davanti a questa Commissione assumendo aver appreso casualmente che nei suoi confronti era in corso un'esecuzione forzata per asseriti debiti tributari - che aveva colpito un immobile di sua proprieta' in Genova, via Ravecca 5/1 - senza aver mai ricevuto alcuna notificazione od avviso.

Dedusse di essere residente all'estero, essendo iscritta al relativo registro speciale tenuto dal comune di Genova, e di aver appreso, a seguito delle ricerche effettuate dopo aver avuto notizia della procedura in corso, che le notificazioni di legge erano state effettuate all'indirizzo di Vico Vele 10/17, dove ella aveva avuto precedentemente la residenza; immobile peraltro alienato vari anni prima, precisamente in data 26 giugno 1992.

Chiese quindi la Capra che venisse dichiarata la nullita' della notificazione della cartella esattoriale emessa nei propri confronti, nonche' degli atti successivamente compiuti; ed eccepi' la prescrizione dei crediti vantati nei propri confronti dalle Amministrazioni convenute.

Il comune di Genova si costitui' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, perche' l'impugnazione riguarda la notificazione delle cartelle esattoriali effettuata dal Concessionario della riscossione, Gest Line S.p.a.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, eccepi' dapprima la propria carenza di legittimazione passiva, non risultando esserle stato trasmesso il ricorso; mentre in momento successivo chiese dichiararsi inammissibile il ricorso stesso o la propria estromissione in quanto non esisteva la Agenzia delle Entrate di Genova e la Direzione regionale delle Entrate non emana accertamenti ne' effettua iscrizioni.

La Gest Line S.p.a., costituitasi, eccepi' l'improcedibilita' della domanda perche' gia' proposta davanti al giudice ordinario, nonche' l'inammissibilita' della stessa per difetto di giurisdizione della Commissione tributaria provinciale; subordinatamente nel merito dedusse la regolarita' della notificazione delle cartelle esattoriali in quanto avvenuta ai sensi...

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