Ordinanza emessa il 30 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio sul ricorso proposto da Valcannuta 1990 S.r.l. contro comune di Roma Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Sopravvenienza di norme di interpretazione autentica tese ad...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 5581/04, depositato il 5 novembre 2004, avverso la sentenza n. 302/39/2003 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma contro Comune di Roma, proposto da ricorrente: Valcannuta 1990 S.r.l., via di Villa Emiliani, 21 - 00197 Roma, difeso da dott. Vincenzo Sportelli avv. Giuseppe Natola, via Claudio Monteverdi n. 16 - 00198 Roma.

Atti impugnati: avviso di liquidazione n. 884 I.C.I. 1994.

F a t t o

In data 27 dicembre 2000 furono notificati alla societa' Valcannuta 90 s.r.l. due avvisi di liquidazione ed accertamento in rettifica relativi l'ICI per gli anni 1993 e 1994.

Avverso tali atti la societa' ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Roma lamentando:

  1. - La denuncia della ricorrente di un valore di lire 7.000.000.000 fu compiuta ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 504 del 1992 avendo riguardo alla zona di ubicazione. Il comune di Roma avrebbe modificato il valore dichiarato dalla societa' ai sensi dell'articolo 5 basandosi sulle risultanze dell'atto di aumento di capitale sociale mediante conferimento di terreno rogato in data 5 aprile 1990 e di un successivo atto di conferimento del 23 dicembre 1996, dai quali potevano desumersi valori di lire 15.720.000.000 e lire 22.000.000.000. Il comune ha quindi calcolato un incremento medio annuo comparando il valore di conferimento del 1990 con quello del 1996. Tale modo contrasterebbe con il citato articolo 5.

  2. - Il terreno in questione non e' collocato in zona edificabile poiche' non inserito in un piano pluriennale di attuazione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge, occorre avere riguardo alla possibilita' effettiva di edificazione

L'Ufficio non si e' costituito.

Con sentenza n. 302/39/03 del 5 giugno-30 settembre 2003 la Commissione respingeva il ricorso osservando che la ricorrente si era limitata ad una critica dell'operato dell'Ufficio senza produrre documentazione idonea a sostegno delle tesi difensive, quali gli atti di aumento di capitale e l'attestazione della ubicazione del terreno in zona M2 del PRG non ancora inserita nel piano pluriennale.

Avverso tale sentenza la societa' contribuente propone appello con atto notificato il 29 ottobre 2004, lamentando:

1) carenza di motivazione dell'atto impugnato.

2) l'illegittimita' del calcolo compiuto dal comune e basato su una presunta variazione in aumento del valore prendendo a base di computo i valori dichiarati in sede di conferimento degli immobili nel capitale sociale.

3) la non edificabilita' dell'area, priva di un piano particolareggiato, e dunque la illegittimita' di considerarne il valore come se in effetti suscettibile di edificazione.

Il comune non si e' costituito.

D i r i t t o

L'articolo 11-quaterdecies, comma 16 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, stabilisce che "ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione previsi dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Per altro il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 36, comma secondo, stabilisce: "Ai fini dell'applicazione ... omissis .... del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un area e da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Il Collegio ritiene, d'ufficio, che sia rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita' sull'articolo 11-quaterdecies, comma 16 e sull'articolo 36, comma secondo appena citati, per violazione dell'articolo 53 e dell'articolo 3 della Costituzione nonche' dei principi di ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione.

Sulla rilevanza

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21573 del 15 novembre 2004 ha ritenuto che in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 2, comma primo, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - secondo il quale "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita' - deve essere interpretato, anche in conformita' al principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, nel senso...

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