Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Piemonte - Parchi e riserve naturali - Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura - Piano d'area - Attribuzione della valenza anche di piano per la salvaguardi...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale d'articolo 12, comma 2, legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 recante "Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura" (B.U.R. n. 8 del 22 febbraio 2007).

Si osserva in fatto

  1. - Con la legge n. 3 del 2007 la regione ha istituito il Parco Fluviale Gesso e Stura, nell'ambito del quale sono individuate riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale, aree attrezzate e zone di salvaguardia, i cui confini sono indicati nella cartografia allegata (art. 2, Allegato a) e rispetto alle quali sono dettate norme di tutela (articoli 7 - 10). La direzione e l'amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' istitutive del Parco sono esercitate dal Comune di Cuneo, il quale, insieme al Parco naturale delle Alpi Marittime, stipula una convenzione che definisce i rapporti e i compiti ai fini dello svolgimento delle attivita' necessarie al raggiungimento delle finalita' istitutive (art. 5). La vigilanza sull'area attrezzata del Parco fluviale e' affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, ai guardaparco dell'Ente Parco naturale Alpi Marittime, alle guardie ecologiche volontarie (art. 11). Il Parco fluviale e' regolato dagli strumenti di pianificazione specifica e dal piano d'area, il quale e' efficace anche per la tutela del paesaggio (art. 12).

  2. - L'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 stabilisce che "Il piano d'area e' anche efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)".

    Sempre l'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2007 stabilisce che "Il Parco fluviale Gesso e Stura e' regolato dal piano d'area di cui all'art. 23 della l.r. n. 12/1990, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 e dagli strumenti di pianificazione specifica".

    Il Piano d'area, per le aree istituite a Parco Naturale, costituisce il Piano per il Parco di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 394 del 1991 "Il piano per il parco e' adottato dall'organismo di gestione del parco ed e' approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello".

    Si osserva in diritto

  3. - La legge regionale prevede che...

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