Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (giudizio per) - Conflitto sorto tra la Camera dei deputati e il Tribunale di Messina in relazione alla prerogativa dell'insindacabilita' delle opinioni espresse da un deputato - Intervento della S.E.S. (Societa' Editrice Siciliana S.p...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito di quattro provvedimenti assunti dal Tribunale di Messina in un procedimento civile nei confronti dell'on. Nicola Vendola: 1) provvedimento di rinviodell'udienza, assunto il 30 giugno 2003; 2) provvedimento di rinvio dell'udienza, assunto il 21 luglio 2003; 3) provvedimento di trattenimento della causa in decisione, assunto il 22 settembre 2003; 4) ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, del 27 gennaio 2004 (R.O. n. 389 del 2004) promosso con ricorso della Camera dei deputati notificato il 14 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di intervento fuori termine della S.E.S. Societa' Editrice Siciliana s.p.a;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati e l'avvocato Mario Caldarera per la S.E.S. Societa' Editrice Siciliana s.p.a.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso del 16 luglio 2004, depositato il 24 luglio 2004, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Messina, in relazione ai provvedimenti da questo assunti - nell'ambito di un procedimento civile nel quale il deputato Nicola Vendola era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica e del suo direttore - rispettivamente, in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003 (provvedimenti con i quali e' stato disposto il rinvio delle relative udienze), e in data 22 settembre 2003 (provvedimento con il quale la causa e' stata trattenuta in decisione), nonche' in relazione alla ordinanza del 27 gennaio 2004, con la quale lo stesso Tribunale di Messina, nel corso del medesimo procedimento, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dei commi 1 e 7 dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

  2. - La ricorrente premette che, essendo entrata in vigore - nelle more dello svolgimento del predetto procedimento giurisdizionale - la citata legge n. 140 del 2003, la difesa del deputato aveva eccepito la riconducibilita' dei fatti nell'ambito delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione ed aveva, quindi, richiesto o l'applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, o, in caso di rigetto della suddetta eccezione, la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 3, comma 4, della stessa legge n. 140. Al contrario, il giudice procedente, in data 30 giugno 2003, si era limitato a disporre il rinvio della causa all'udienza del successivo 21 luglio, nella quale, nonostante la riproposizione dell'eccezione, aveva proceduto all'assunzione della prova testimoniale, disponendo all'esito un nuovo rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre 2003, data nella quale aveva trattenuto la causa in decisione.

    Sempre secondo quanto riferisce la ricorrente, avendo il deputato Vendola il 7 ottobre 2003 segnalato la pendenza della causa ed il descritto svolgimento della vicenda processuale al Presidente della Camera dei deputati, questi, interpretandola come domanda di pronuncia di insindacabilita', aveva investito della questione la Giunta per le autorizzazioni. Da cio' la proposta della Giunta nel senso della riconducibilita' dei fatti oggetto del procedimento nell'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e la conforme deliberazione della Camera dei deputati adottata nella seduta del 13 novembre 2003 e pervenuta al Tribunale di Messina in data 17 novembre 2003.

    Il Tribunale, con successiva ordinanza del 27 gennaio 2004, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui consente al parlamentare di richiedere autonomamente la deliberazione relativa alla insindacabilita', nonche' nella parte in cui, estendendo la immunita' del parlamentare ad "ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento", non impone una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori e le opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

    Con lettera del 18 febbraio 2004, il deputato Vendola esponeva al Presidente della Camera dei deputati gli ulteriori sviluppi della vicenda processuale, con riferimento all'avvenuto promovimento di detta questione di legittimita' costituzionale "nonostante la sopravvenuta deliberazione di insindacabilita". La Giunta per le autorizzazioni, nelle sedute del 3 e del 17 marzo 2004, deliberava quindi che gli atti ed i comportamenti del Tribunale di Messina dovevano ritenersi "lesivi delle prerogative della Camera dei deputati...", e si esprimeva nel senso di proporre all'Assemblea di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale medesimo, proposta accolta nella seduta del 13 maggio 2004.

  3. - In relazione alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' del conflitto, la Camera dei deputati richiama la copiosa giurisprudenza costituzionale sul tema, con particolare riferimento alla legittimazione degli organi costituzionali - e, specificamente, delle Camere parlamentari - a denunciare atti di autorita' giurisdizionali ritenuti lesivi della propria posizione costituzionale.

  4. - Quanto al merito del conflitto, la ricorrente denuncia la illegittimita' costituzionale degli atti contestati, in particolare sotto il profilo della "violazione degli artt. 67 e 68, comma 1, della Costituzione (anche per come attuato dalla legge 20 giugno 2003, n. 140), anche in riferimento agli artt. 64, 70 e 101, comma 2, Cost.".

    4.1. - In relazione agli atti compiuti dal giudice procedente prima della delibera di insindacabilita', ad avviso della Camera, la illegittimita' discenderebbe dalla evidente violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 140 del 2003, che impongono, allorche' il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione relativa all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, la immediata trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare per le determinazioni di competenza.

    La ricorrente ricorda come la Corte costituzionale abbia gia' affermato che tale disciplina deve "considerarsi di attuazione, e cioe' finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'art. 68, primo comma" della Costituzione (sentenza n. 120 del 2004). In quanto normativa di attuazione, essa integrerebbe il parametro costituzionale, nel senso che ne costituirebbe il ragionevole e corretto svolgimento.

    Nella specie, il legislatore avrebbe disegnato un procedimento nel quale le posizioni delle Camere del Parlamento e dell'autorita' giudiziaria, vengono opportunamente contemperate. In particolare, rileverebbe proprio la previsione della sospensione del procedimento al fine di acquisire la delibera sull'insindacabilita' da parte della Camera di appartenenza, nell'ipotesi in cui sia formulata un'eccezione di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., non condivisa dall'autorita' giudiziaria procedente.

    In altri termini, la disciplina legislativa di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003 costituirebbe "piano e [...] ragionevole svolgimento"...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT