Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Caccia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Definizione del calendario venatorio (in particolare disciplina delle giornate e forme di caccia) - Decreto cautelare emesso dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in accoglimento di istanza della Lega antivivisezione avente ad...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima-quater, 6 settembre 2006, n. 4932, promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 15 settembre 2006, depositato in cancelleria il 20 settembre 2006 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Andrea Manzi e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 15 settembre 2006 e depositato il successivo 20 settembre, la Regione Emilia-Romagna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima-quater, 6 settembre 2006, n. 4932, lamentando la violazione degli artt. 117, 134 e 136 della Costituzione e chiedendo a questa Corte di "dichiarare che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima-quater, di sospendere l'efficacia di una legge regionale".

    1.1. - la Regione ricorrente premette che un'associazione ambientalista, la Lega Anti Vivisezione - Onlus (LAV), ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna adottata il 17 maggio 2006, n. 658 (Definizione del calendario per l'esercizio venatorio nella Regione Emilia-Romagna per la stagione 2006/2007), nonche' la successiva legge della Regione Emilia-Romagna 10 luglio 2006, n. 10 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), chiedendo espressamente l'annullamento, previa sospensione - anche in via provvisoria -, di entrambi gli atti nella parte in cui, con una previsione di identico tenore, autorizzavano le Province ad anticipare l'esercizio venatorio ai primi giorni del mese di settembre 2006, per talune specie animali.

    1.2. - Cio' posto, secondo la ricorrente, il citato decreto presidenziale n. 4932 del 2006, adottato ai sensi dell'art. 21, comma nono, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) - come sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 305 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) -, avendo accolto l'istanza cautelare presentata nei suddetti termini dalla LAV, avrebbe sospeso, oltre che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 2006, anche l'efficacia della legge regionale n. 10 del 2006.

    Anzi, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato avrebbe sospeso gli effetti...

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