Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica - Eccezione di inammissibilita' del conflitto per carente indicazione, nell'atto introduttivo, della causa petendi e del petitum - Reiezione. - Delib...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19), relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio nei confronti dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l., promosso con ricorso del Tribunale di Isernia, notificato il 31 maggio 2005, depositato in cancelleria il 13 giugno 2005 ed iscritto al n. 26 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito;

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Giuseppe De Vergottini per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Isernia - nel corso di un procedimento civile promosso dall'Istituto Neurologico Mediterraneo, Neuromed s.r.l., per il risarcimento dei danni conseguenti alle dichiarazioni del senatore Alfredo D'Ambrosio - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19), con la quale si e' dichiarato che i fatti per i quali e' in corso l'indicato procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il Tribunale riferisce che il procedimento civile in questione ha ad oggetto varie dichiarazioni attribuite al parlamentare, nella sua qualita' di principale esponente del Movimento Politico Iniziativa Democratica, con le quali si denunciavano i presunti favori di cui godeva la Neuromed s.r.l. da parte di alcuni appartenenti alla Giunta della Regione Molise.

    In particolare, il 18 aprile 2003, il parlamentare rilasciava un'intervista all'emittente Telemolise, denunciando il fatto che un dirigente regionale, nell'adottare un provvedimento di liquidazione a favore della Neuromed s.r.l., aveva imputato tale spesa su "un capitolo inesistente, dove non c'e' copertura. In assenza di un ok, un parere dell'assessore alla Sanita' e quello del Bilancio e Personale. La magistratura deve metterci le mani per fare chiarezza. Se dovesse essere cosi', ed io so che e' cosi, credo che il dirigente deve essere allontanato da quel settore. Qui ci troviamo di fronte ad illecito contabile e abuso di ufficio". Nel corso di una seconda intervista, rilasciata alla medesima emittente il 24 aprile 2003, il parlamentare precisava che "Il Dirigente Generale della Sanita' aveva previsto il pagamento di 8 miliardi di vecchie lire in favore della...

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