Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari reali - Riesame - Poteri del tribunale - Impossibilita', secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di verificare la sussistenza del fumus del reato contestato dall'accusa - Denunciata violazione dei principi di parita' delle parti e di terzi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 20 dicembre 2004 dal Tribunale di Parma sulla richiesta di riesame proposta da P.E. ed altri, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Parma ha sollevato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, vincolante per il giudice a quo perche' espressa, quale principio di diritto, in una sentenza di annullamento con rinvio - limita i poteri del tribunale del riesame, nel caso di impugnazione di un decreto di sequestro preventivo, alla verifica della "sola astratta possibilita' di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna possibilita' di verificare, nel singolo caso concreto - sulla base dei fatti per come indicati dal pubblico ministero ed esaminati alla luce delle argomentazioni difensive - se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa";

che il rimettente premette, in fatto, che il Tribunale di Parma aveva revocato, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo di un complesso immobiliare - disposto in relazione a supposte irregolarita' dell'aggiudicazione di una gara pubblica - ritenendo insussistente il "fumus" dell'ipotizzato delitto di abuso di ufficio, stante l'assenza di prova circa l'intento della pubblica amministrazione di procurare un ingiusto vantaggio alla societa' aggiudicataria;

che, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l'ordinanza di revoca, sul rilievo che il Tribunale aveva esorbitato dai limiti della cognizione del giudice in sede di riesame di misure cautelari reali...

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