Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione del comma 556 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separata pronuncia. Stupefacenti e sost...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 35, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso, con distinti ricorsi, questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e, tra queste, del comma 556 dell'art. 1;

che il censurato comma 556 dispone quanto segue: "Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze". Presso il Dipartimento di cui al presente comma e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili" per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, e' destinata ad attivita' di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni...

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