Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante l'uso di apparecchiature elettroniche (autovelox) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa e disparita' di trattamento 'del cittadino-utente' - Questione...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico, nel procedimento civile vertente tra Roberto Conte e l'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso ordinanza ingiunzione, emessa dal Prefetto della Provincia di Brindisi in forza dell'avvenuta contestazione dell'infrazione stradale di cui all'art. 142, comma 8, del medesimo codice della strada, infrazione accertata "a mezzo dell'apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512";

che il giudice a quo - nell'evidenziare che il ricorso devoluto al suo esame "e' motivato dalla omessa contestazione immediata dell'infrazione", cio' che precluderebbe "all'opponente di svolgere le sue difese ed accertare direttamente quanto contestato nell'immediatezza del fatto" (come disposto, invece, dagli artt. 200 e 201 del codice della strada) - reputa di...

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