LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n.1 - Differimento della durata del mandato del difensore civico regionale in prima attuazione dell''Art. 56 dello statuto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del

14 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Differimento della durata del mandato del difensore civico regionale in carica

  1. Al fine di dare prima attuazione all'Art. 56 dello statuto per la parte relativa alla durata in carica del difensore civico, nelle more della riforma della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (nuova disciplina del difensore civico), la durata del mandato del difensore civico regionale in carica all'entrata in vigore della presente legge e' differita per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua scadenza, stabilita ai sensi dell'Art. 13, comma 1 della legge regionale n. 4/1994.

  2. Alla scadenza del periodo di tre anni di cui al comma 1, il difensore civico in carica non puo' essere rieletto.

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data...

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