LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n.3 - Disciplina dell''esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 79/409/CEE.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

30 del 6 marzo 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'Art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), cosi' come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della direttiva 79/409/CEE), e' consentito svolgere attivita' venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalita' individuate con la presente legge ed in applicazione dell'Art. 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.

    Art. 2.

    Attuazione delle deroghe

  2. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'Art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE.

  3. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:

    1. le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;

    2. i mezzi di prelievo autorizzati;

    3. le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo puo' essere effettuato;

    4. il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;

    5. i soggetti abilitati al prelievo.

    Art. 3.

    P r o c e d u r e

  4. La giunta regionale, su richiesta delle province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'Art. 2, comma 2.

  5. La richiesta deve contenere:

    1. l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;

    2. la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:

    1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;

    2) la localizzazione dei danni;

    3) il periodo di concentrazione dei...

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