LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n.2 - Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del

16 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Universita' degli studi di Chieti e di L'Aquila - facolta' di medicina e chirurgia - al fine di finanziare dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun ateneo, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi.

  2. L'ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione alla scuola.

  3. Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non puo' in ogni caso superare la potenzialita' formativa della scuola.

    Art. 2.

    Individuazione corsi di specializzazione

  4. Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline individuate dalla giunta regionale, su proposta del componente la giunta della direzione sanita' d'intesa con i rettori delle Universita' di Chieti e di L'Aquila.

  5. L'importo della borsa di studio e' pari a quello indicato nell'Art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

  6. Due borse di studio, fra quelle individuate ai sensi del comma 1, sono riservate a studenti stranieri con cittadinanza di uno dei Paesi del Mediterraneo o dell'area mediorientale.

    Art. 3.

    Erogazione del finanziamento

  7. La direzione sanita' della giunta regionale e' autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente Art. 2, alle universita' beneficiarie, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalita':

    1. per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l'importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 31 marzo 2007;

    2. per quelle relative agli anni successivi al primo, l'importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.

  8. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell'avente titolo, e' restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell'avente...

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