LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n.2 - Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.
16 marzo 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
-
Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Universita' degli studi di Chieti e di L'Aquila - facolta' di medicina e chirurgia - al fine di finanziare dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun ateneo, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi.
-
L'ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione alla scuola.
-
Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non puo' in ogni caso superare la potenzialita' formativa della scuola.
Art. 2.
Individuazione corsi di specializzazione
-
Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline individuate dalla giunta regionale, su proposta del componente la giunta della direzione sanita' d'intesa con i rettori delle Universita' di Chieti e di L'Aquila.
-
L'importo della borsa di studio e' pari a quello indicato nell'Art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
-
Due borse di studio, fra quelle individuate ai sensi del comma 1, sono riservate a studenti stranieri con cittadinanza di uno dei Paesi del Mediterraneo o dell'area mediorientale.
Art. 3.
Erogazione del finanziamento
-
La direzione sanita' della giunta regionale e' autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente Art. 2, alle universita' beneficiarie, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalita':
-
per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l'importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 31 marzo 2007;
-
per quelle relative agli anni successivi al primo, l'importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.
-
-
La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell'avente titolo, e' restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell'avente...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA