DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n.3 - Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio).

Capo I Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del

14 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) ed in particolare l'Art. 75 che stabilisce che la Regione approvi un regolamento si attuazione delle disposizioni del titolo V della suddetta legge;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 25 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui l'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali e dell'esito del tavolo di concertazione generale, e trasmessa al presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri dell'Art. 42, comma 2, e dell'Art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Preso atto che la sesta commissione consiliare competente in materia di Territorio e ambiente, nella seduta del 18 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole;

Dato atto del parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 73 che approva il regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione previste dall'Art. 75 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 37, relative agli strumenti della pianificazione territoriale ed agli atti di governo del territorio, come definiti agli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale.

    Capo II Disposizioni di attuazione dell'Art. 51 della legge regionale n.
    1/2005

    Art. 2.

    Disposizioni per il piano territoriale di coordinamento

  2. Con il piano territoriale di coordinamento, le province dettano le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di propria competenza, secondo quanto disposto dall'Art. 51, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 1/2005.

  3. Oltre a quanto disposto al comma 1, il piano territoriale di coordinamento puo' dettare specifiche prescrizioni per la localizzazione degli interventi di propria competenza. A tal fine le province, ove ricorrano i presupposti previsti dall'Art. 21 della legge regionale n. 1/2005, possono procedere anche mediante accordo di pianificazione, secondo quanto previsto dal titolo III, capo I, della stessa legge.

  4. Ai fini della formazione o della revisione del piano territoriale di coordinamento, le province possono procedere altresi' attivando forme di collaborazione con le autorita' di bacino e con i comuni competenti, al fine di pervenire all'aggiornamento congiunto dei quadri conoscitivi, ed all'adeguamento delle prescrizioni da adottare a tutela dell'integrita' fisica del territorio.

    Capo III Disposizioni per il piano strutturale

    Art. 3. Rapporto tra lo statuto del territorio e le strategie di sviluppo del territorio comunale contenute nel piano strutturale

  5. Gli obiettivi e gli indirizzi strategici per la programmazione del governo del territorio comunale, come delineati dal piano strutturale ai sensi dell'Art. 53, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2005, sono definiti nel rispetto ed in stretta relazione con i principi contenuti nello statuto del territorio del piano strutturale medesimo.

  6. In conformita' con quanto disposto al comma 1, la strategia complessiva di sviluppo del territorio comunale, delineata dal piano strutturale, garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni statutarie relative a:

    1. i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali del territorio, di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 1/2005;

    2. il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualita' delle risorse essenziali medesime;

    3. le regole relative all'uso delle invarianti strutturali del territorio, individuate ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2005, nonche' le forme di tutela e valorizzazione dei relativi livelli prestazionali e di qualita';

    4. gli obiettivi di qualita' del territorio e degli insediamenti, articolati per sistemi e subsistemi.

  7. Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel piano strutturale, sono articolate per sistemi e subsistemi. Al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione operativa contenute nel regolamento urbanistico, il piano strutturale puo' definire altresi' obiettivi specificamente riferiti alle singole unita' territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo.

    Art. 4.

    Disposizioni generali sul dimensionamento

  8. Ai sensi dell'Art. 53, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 1/2005, le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti sono stabilite nel piano strutturale, in base agli obiettivi e agli indirizzi strategici definiti ai sensi dell'Art. 5.

  9. La sostenibilita' di cui al comma 1 deve essere comprovata dagli esiti della valutazione integrata, effettuata ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale n. 1/2005, e nel rispetto del regolamento regionale di attuazione di cui al comma 5 dello stesso articolo; a tal fine, si fa riferimento alle prescrizioni dettate dal piano strutturale, in conformita' con quanto disposto all'Art. 5.

  10. Gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono comunque da considerarsi quantita' minime inderogabili.

    Art. 5.

    Quantificazione delle...

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