Ordinanza emessa il 10 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di El Aroui Muonir Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio ab...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di El Aroui Muonir, nato a Casablanca il 30 maggio 1978, residente in Florinas, via Sassari 65, imputato:

A) del reato di cui all'art. 474 c.p., perche' deteneva per vendere i seguenti capi contraffatti:

n. sei maglie marcate "Guru";

n. quattro maglie marcate "Energie";

n. otto maglie marcate "Puma";

n. due pantaloni marcati "Puma";

n. tre magliette marcate "Lonsdale";

n. una maglietta marcata "Freddy";

n. una maglietta marcata "Diesel".

B) del reato di cui all'art. 648 c.p. per avere, al fine di trarne profitto, acquistato o comunque ricevuto da persona sconosciuta, i capi di vestiario di cui al capo A) consapevole dell'illecita provenienza.

Fatti accertati in Alghero, il 12 luglio 2003.

Ritenuto che, tratto al giudizio del Tribunale di Sassari, Sezione distaccata di Alghero, per rispondere dei reati in rubrica, il El Aruoi venne, con sentenza dibattimentale del 10 ottobre 2005, mandato assolto dal reato sub A) per insussistenza del fatto e dichiarato responsabile del reato di cui al capo B);

che contro questa decisione si e' appellato il p.g. presso questo ufficio chiedendo l'affermazione di responsabilita' del El Aroui e la sua condanna anche in relazione all'accusa di cui al capo A) della imputazione, nonche' la confisca di quanto in sequestro;

ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006 n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilita' della impugnazione proposta dal p.m. restando a questo la possibilita' di proporre ricorso per cassazione giusto il disposto del terzo comma del medesimo art. 10;

ritenuto che vi e' tuttavia motivo di dubitare della conformita' della legge anzidetta alla Costituzione e che il procuratore generale presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalita' gia' denunciati da questa Corte in casi analoghi;

O s s e r v a

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Ad avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge con le ripetute pronunce negative...

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