Ordinanza emessa il 2 agosto 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Canu Antonio ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizi...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di:

1) Canu Antonio, nato ad Alghero il 1° settembre 1961, ivi residente in via Cavour, 80;

2) Marrosu Alberto, nato ad Alghero il 7 febbraio 1961, ivi residente in via Kennedy, 123;

3) Piras Antonio Emiliano, nato ad Alghero il 30 agosto 1974, ivi in residente localita' "Lu Fangal";

4) Donapai Giuseppe, nato ad Alghero il 4 marzo 1973, ivi residente in via De Gasperi, 88;

5) Marconi Giuseppe, nato ad Alghero il 13 novembre 1961, ivi residente in via Palomba, 31;

I m p u t a t i

I primi quattro:

A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 primo e sesto comma d.P.R. n. 309/1990 perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Sauna Luigino, Doppiu Giovanni Maria, Demartis Thomas Efisio, Marconi Giuseppe, Ibba Carmelo, Correddu Franco, Tavera Gianni, Guidetti Ugo Claudio Angelo, Masala Giuseppe, Masala Gianluigi e Marrosu Fernanda, acquistavano, trasportavano e comunque illecitamente detenevano e cedevano a terzi, sostanza stupefacente del tipo eroina;

In Alghero dalla fine del mese di maggio 2001 a febbraio 2002;

Marconi Giuseppe:

B) del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perche', fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 stesso d.P.R., deteneva, ad evidente fini di spaccio, 5 flaconi di metadone cloridrato.

In Alghero, il 19 marzo 2002.

Ritenuto che con sentenza del 15 luglio 2005 il Tribunale di Sassari ha mandato assolti Canu Antonio, Marrosu Alberto, Piras Antonio Emiliano, Donapai Giuseppe e Marconi Giuseppe dalle imputazioni loro ascritte per insussistenza dei fatti, e che contro questa decisione ha interposto appello il p.m. presso il medesimo tribunale chiedendo l'affermazione di responsabilita' di tutti gli imputati e la loro condanna;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilita' della impugnazione proposta dal p.m. restando a questo la possibilita' di proporre ricorso per cassazione giusta il disposto del terzo comma del medesimo art. 10;

Ritenuto che vi e' tuttavia motivo di dubitare della conformita' della legge anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalita' gia' denunciati da questa Corte in casi analoghi.

O s s e r v a

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso...

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