Ordinanza emessa il 24 febbraio 2006 dal tribunale di Perugia - Sezione distaccata di Todi nel procedimento penale a carico di Rungi Gianluca Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' delle nuove norme ai process...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nel procedimento in epigrafe a carico di: Rungi Gianluca nato a Colleferro - Roma 8 giugno 1971, imputato dei reati di cui agli artt. 624-625 n. 4 c.p.

Preso atto dell'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 sollevata dalla difesa dell'imputato Rungi Gianluca, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione;

Sentito il p.m. il quale non si oppone alla eccezione sollevata;

Visti gli atti del procedimento penale n. 2745/04 dib. (n. 3182/01 R.G.N.R.) a carico del predetto imputato e rilevato che si procede per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 c.p., che il dibattimento e' stato aperto in data 21 ottobre 2004 e che all'odierna udienza il processo veniva rinviato per la discussione;

Considerato che il termine di prescrizione ordinaria, in base all'art. 157 e ss. c.p., prima delle modifiche apportate dall'art. 6 legge n. 251/2005 nel caso che ci occupa era pari ad anni 10 mentre quello di prescrizione massima a seguito delle cause interruttive era di anni 15;

Considerato che, alla luce delle discipline introdotte dall'art. 6, legge n. 251/2005 il termine di prescrizione ordinaria sarebbe, nel caso di specie, pari ad anni sei e quello di prescrizione massima sarebbe pari ad anni sette e mesi sei, termine interamente decorso alla data odierna;

Rilevato che la nuova disciplina di cui al citato articolo 6 e' inapplicabile, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, comma 3, atteso che alla data di entrata in vigore il dibattimento e' stato gia' dichiarato aperto;

Preso atto della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa, alla quale si associa il p.m., e ritenuto che tale sollevata questione debba essere posta d'ufficio per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonche' artt. 24, 25 e 111 Cost. si osserva quanto segue.

Premesso che: il principio di irretroattivita' della norma penale sfavorevole, gia' enunciato in generale dall'art. 11 disp. Prel. ("la legge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto retroattivo") costituisce superiore principio di civilta', come tale costituzionalizzato, limitatamente al diritto penale, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione ("Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"), in armonia con le fonti internazionali (artt. 11 n. 2 dichiarazione universale...

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