Ordinanza emessa il 26 agosto 2006 dal tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Puliti Marco ed altro contro E.N.P.A.L.S. Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal comput...

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva, pronuncia la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 18 luglio 2005 Puliti Marco e Martignene Guido evocavano in giudizio davanti al Tribunale di Torino - Sezione Lavoro - l'Enpals, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, con sede in Roma, per sentirlo condannare a ricalcolare la loro pensione "sulla base della retribuzione giornaliera effettiva percepita e sottoposta a contribuzione piena, rivalutata a norma di legge, ed a corrispondere loro le differenze sui ratei via via maturati, maggiorati di interessi legali".

I medesimi esponevano di essere stati dipendenti a tempo indeterminato del Casino' di Saint Vincent, con qualifica impiegatizia di croupier, rispettivamente fino al 31 agosto 2001 (Puliti) e al 30 giugno 2003 (Mantignene); di essere stati collocati in pensione rispettivamente dal 1° gennaio 2001 e dal 1° luglio 2003; di essere stata la loro pensione liquidata in L. 71.298.903 (Puliti) ed in Euro 38.420,85 (Martignene) anziche' in L. 73.496.653 ed in Euro 42.015,00 come dovuto se l'istituto avesse tenuto conto della retribuzione effettivamente percepita e soggetta a contribuzione; di essersi Enpals attenuto nella liquidazione "a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e, per quanto riguarda la quota A, a quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nella versione originaria e, per quanto concerne la quota B, alle prescrizioni di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nella versione introdotta con l'art. 1, comma 10, del decreto legislativo n. 182/1997"; di essere stata la liquidazione non corretta perche' conseguente all'applicazione dell'art. 12, commi 2 e 7, d.P.R. n. 1420/1971 cit., norma questa affetta da illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. sia nel testo originario sia in quello modificato per effetto dell'art. 1, comma 10, decreto legislativo n. 182/1997, in quanto tale da determinare una disparita' di trattamento tra cittadini che si trovano nella medesima condizione a seconda che essi siano soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'Inps oppure siano assicurati presso l'Enpals; di avere infatti il comma 6 dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilito aliquote di rendimento differenziate per la parte di retribuzione eccedente il tetto massimo di retribuzione annua pensionabile e cio' senza alcun limite in ambito INPS mentre il comma 7 dell'art. 12 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, escludendo dalla retribuzione pensionabile la parte di retribuzione giornaliera superiore a di L. 315.000 (salva la rivalutazione secondo gli indici Istat per gli esercizi successivi al 1° gennaio 1988), "pone una discriminatoria limitazione alla retribuzione pensionabile dei lavoratori assicurati presso l'Enpals per i quali le aliquote di rendimento ridotte, disposte dal comma 6 del citato art. 21 legge n. 67/1988, vengono applicate sino alla concorrenza del contestato massimale Enpals"; di essere in sostanza "la pensione di un lavoratore...

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