REGOLAMENTO REGIONALE 26 aprile 2006, n.3 - Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell''Art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha adottato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica all'Art. 6 del regolamento regionale 15 aprile 2005, n. 7
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Al comma 1 dell'Art. 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 ´Regolamento di attuazione dell'Art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) le parole: ´ma non vincolantiª sono soppresse.
Art. 2.
Modifiche dell'Art. 20 del regolamento regionale n. 7/2005
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Il comma 1 dell'Art. 20 del regolamento regionale n. 7/2005, e' sostituito dal seguente:
´1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:
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per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonche' per i boschi governati a ceduto a sterzo in qualsiasi periodo dell'anno;
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per i ceduti coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo;
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per i ceduti coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50% al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione puo' autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato.ª.
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Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
´1. bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduto, nonche' i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2.ª.
Art. 3.
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