REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 2006, n.5 - Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita''.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26

del 20 settembre 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 8 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 (istituzione di distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita), disciplina:

    1. le procedure per l'individuazione, l'adeguamento e la soppressione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita', di seguito denominati distretti;

    2. i requisiti, la forma e le funzioni del soggetto gestore;

    3. i criteri e le modalita' per l'elaborazione e l'adozione dei piani di distretto nonche' per il loro aggiornamento;

    4. i criteri e le modalita' per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti nonche' i criteri di valutazione degli stessi;

    5. le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale nonche' le modalita' di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;

    6. le condizioni per l'eventuale cumulabilita' dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

    7. le modalita' per l'effettuazione di monitoraggi e controlli da parte dell'amministrazione regionale sui distretti e sullo stato di attuazione dei relativi progetti di sviluppo nonche' le cause e le modalita' di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme gia' erogate.

    Art. 2.

    Procedure per l'individuazione dei distretti. Comitato promotore

  2. I distretti sono individuati sulla base di un'attivita' di ricerca ed identificazione di aree in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1/2006, tenendo conto della zonizzazione allegata al programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (PSR) ed utilizzando anche strumenti di elaborazione statistica.

  3. I distretti possono, altresi', essere individuati sulla base di proposte documentate e motivate presentate, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, da enti ed organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale.

  4. La giunta regionale, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 5 della legge regionale n. 1/2006, individua i distretti con propria deliberazione, previo confronto con le province, gli altri enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonche' le autonomie funzionali ed altre strutture di sviluppo locale. Alla deliberazione sono allegate:

    1. una relazione tecnica, che illustra le attivita' di ricerca ed identificazione delle aree;

    2. le cartografie in cui sono rappresentati i confini dei distretti.

  5. Con la deliberazione di individuazione di ciascun distretto puo' essere disposto, qualora se ne ravvisi l'esigenza, che venga costituito un comitato, denominato comitato promotore, con l'incarico di promuovere e coordinare, nel periodo intercorrente tra l'adozione della citata deliberazione e la costituzione del soggetto gestore ai sensi dell'Art. 7, le azioni degli enti ed organismi indicati al comma 3, interessati all'elaborazione del piano di distretto di cui all'Art. 4. Il comitato promotore puo' anche assumere la forma di associazione temporanea tra i suddetti enti ed organismi e le imprese interessate.

  6. La deliberazione di individuazione dei distretti e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Art. 3.

    Adeguamento o soppressione dei distretti

  7. La giunta regionale, previo confronto con gli enti e gli organismi indicati all'Art. 2, comma 3, puo' adeguare, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali dei distretti o sopprimere i distretti stessi, tenendo conto anche di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.

  8. La deliberazione di adeguamento o soppressione dei distretti e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Art. 4. Criteri e modalita' per l'elaborazione e l'adozione del piano di distretto

  9. Il piano di distretto ha validita' triennale e puo' essere finanziato anche per stralci annuali.

  10. Il piano di distretto e' elaborato dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura con la partecipazione degli enti e gli organismi indicati all'Art. 2, comma 3, i quali possono, altresi', sottoporre alla Regione, anche per il tramite del comitato promotore, se costituito, uno schema di piano.

  11. La giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, della legge regionale n. 1/2006, adotta il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un'apposita commissione di valutazione coordinata dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura e composta da rappresentanti delle direzioni di volta in volta interessate.

  12. Il piano di distretto, in particolare, contiene:

    1. la descrizione del partenariato attivato;

    2. la forma del soggetto gestore, l'indicazione dei soggetti, pubblici e privati, che lo compongono e le funzioni svolte dallo stesso, nel rispetto degli articoli 7 e 8, nonche' la composizione del comitato di distretto di cui all'Art. 9;

    3. una dettagliata relazione concernente:

      1) la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;

      2)...

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