LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n.1 - Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4

del 9 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)

  1. E' approvato il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) costituito dai seguenti documenti:

    a) regolamento di attuazione (allegato A);

    b) tavola n. 1 contenente la cartografia che individua la con- terminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali (allegato B);

    c) quadro riepilogativo regionale (allegato C);

    d) quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza (allegato D);

    e) misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 (allegato E) approvate con decreto della giunta provinciale n. 2371 del 27 luglio 2006.

    Art. 2.

    Validita' del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)

  2. Il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la presente legge ha validita' quinquennale dalla data di scadenza di validita' del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 ´Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)ª.

    Art. 3. Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n.

    17 ´Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)ª

  3. La validita' del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, cosi' come da ultimo determinata dalla legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 ´Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)"ª, e' rideterminata al 31 gennaio 2007.

    Art. 4.

    Competenze della giunta regionale

  4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e' autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al piano faunistico venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di attenuazione previste dalla...

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