LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 19 - Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 5 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di assicurare ai cittadini umbri il soddisfacimento del diritto alla abitazione, di uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, di migliorare le modalita' di gestione del patrimonio pubblico e di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale ed endoregionale e al fine di procedere alla semplificazione istituzionale prevista dalla normativa regionale vigente, istituisce l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria, denominata ATER regionale, con sede legale e amministrativa a Terni.

  1. L'ATER regionale e' articolata in due unita' operative, ubicate nelle citta' di Perugia e Terni, che assicurano l'espletamento delle attivita' gestionali, amministrative e tecniche.

  2. L'ATER regionale e' ente strumentale della Regione di natura economica, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile ed e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

  3. L'attivita' dell'ATER regionale e' finalizzata, nell'ambito della programmazione regionale, a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

    Art. 2

    Funzioni 1. L'ATER regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, provvede:

    1. alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali piu' deboli, con un canone determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea);

    2. alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale, eventualmente assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente o temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, con un canone determinato ai sensi dell'art.

      2, comma 3 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;

    3. alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprieta' degli enti locali;

    4. alla eventuale alienazione del patrimonio di proprieta', ai sensi della normativa regionale vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale;

    5. alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unita' immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonche' di unita' immobiliari ad uso non residenziale;

    6. alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;

    7. alla erogazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento dell'attivita' e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;

    8. alla partecipazione, quale soggetto promotore e/o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;

    9. alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonche' alla gestione degli immobili;

    10. all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attivita' finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione di immobili di proprieta' privata;

    11. alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale;

    12. alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana.

  4. L'ATER regionale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

    Art. 3

    Organi dell'ATER regionale 1. Sono organi dell'ATER regionale:

    1. il Consiglio di amministrazione;

    2. il Presidente;

    3. il Collegio dei revisori dei conti.

    Art. 4

    Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra...

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