LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13 - Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.

178 del 23 dicembre 2010) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali 1. Le indennita' mensili di carica e di funzione di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennita' si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.

Art. 2

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995

  1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995 e' sostituito dal seguente:

    '1. Il diritto all'indennita' di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennita' di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995

  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.

    42 del 1995 e' sostituita dalla seguente:

    'b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attivita' connesse all'esercizio del mandato presso la sede dell'Assemblea legislativa, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprieta' dell'amministrazione regionale.'.

  3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 e' sostituito dal seguente:

    '2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione.'.

  4. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 e' sostituito dal seguente:

    '5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di...

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