LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2010, n. 22 - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 200, n. 3 «Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 13 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3

  1. L'art. 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3: Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 18. (Composizione e durata). - 1. Il CO.RE.COM. e' composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

  2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.

  3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all'elezione, tra gli stessi, del Presidente. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parita', si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'Autorita'.

  4. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso e' prorogato di sette mesi'.

    Art. 2

    Modificazioni all'art. 24 della legge regionale n. 3/2000

  5. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2000, la parola: 'sessanta' e' sostituita dalla seguente: 'venticinque'.

  6. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2000, la parola: 'venti' e' sostituita dalla seguente: 'dieci'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2000

  7. L'art. 25 della legge regionale n. 3/2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 25. (Funzioni). - 1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonche' le funzioni...

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