DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2010, n. 266 - LR 6/2003, art. 4. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

(Pubblicato nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regine Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1° dicembre 2010) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) prevede, tra l'altro, che Regione determini gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite;

Visto l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) che disciplina gli interventi in regime di edilizia convenzionata, la cui attuazione e' demandata ad appositi regolamenti;

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della commissione consiliare competente;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121 /Pres., con il quale e' stato approvato il 'Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata', e successive modifiche ed integrazioni;

Viste:

la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia);

la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), con particolare riferimento agli articoli 78, 90 e 93 relativi ai requisiti ed agli obblighi dei beneficiari in caso di divorzio, di separazione legale o di scioglimento della convivenza more uxorio nonche' allo slittamento della decorrenza di applicazione del protocollo regionale bioedilizia';

Accertato che non si e' provveduto nel tempo ad adeguare l'entita' contributiva riservata alle Imprese di costruzioni, alle Cooperative edilizie ed ai loro consorzi che ha rallentato, in questi ultimi anni, il ricorso al canale agevolativo della convenzionata da parte dei richiamati operatori privati;

Accertata la necessita', da parte delle Ater regionali, di attribuire gli alloggi in locazione nel piu' breve tempo possibile al fine di evitare un periodo di sfittanza degli stessi;

Constatato, inoltre, il considerevole incremento, sul territorio regionale, della domanda, da parte di nuclei familiari aventi un reddito medio-basso...

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