N. 127 SENTENZA 4 - 13 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 aprile - 7 maggio 2010, depositato in cancelleria il 10 maggio 2010 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 10 maggio 2010 e iscritto al n. 74 del registro ricorsi dell'anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

Il ricorrente premette che la norma impugnata dispone, al comma 1, che 'I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell'ADISU' e, al comma 2, che 'Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell'ADISU fino alla stabilizzazione'.

Sarebbe leso, innanzi tutto, l'art. 97 Cost. e, in particolare, la regola della necessita' del concorso per l'accesso ai pubblici uffici, violata dalla previsione dell'automatica trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'Avvocatura generale dello Stato aggiunge che la norma impugnata indica in maniera generica i requisiti per potere beneficiare della stabilizzazione; in particolare, non e' chiaro in cosa consista la previa assunzione 'a seguito di selezione pubblica', ne' da quando...

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