N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 2011

Ricorso Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.

80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Campobasso, via Genova n. 11, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge regionale della Regione Molise del 23 dicembre 2010, n. 23, pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 31 dicembre 2010 recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)'.

Per violazione dell'art. 117, comma 1; comma, 2, lett. a) e lett.

e), comma 3, Cost.

Fatto La Regione Molise ha emanato la legge regionale n. 23 del 2010, con la quale ha previsto modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22, recante la nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.

L'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 23/2010 novella l'art. 2, comma 1, della legge regionale 22/2009, aggiungendo la lettera c-bis), in tema di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 387/2003.

L'art. 2, comma 1, della anzidetta l.r. n. 22/09 stabiliva che, nell'ambito della competenza regionale stabilita dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la Regione Molise individua le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, includendovi - alle lettere a), b) e c) - i parchi e pre-parchi o le zone contigue e le riserve regionali; la zona l di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione; le zone di 'protezione e conservazione integrale' dei Piani territoriali paesistici. Con la nuova norma dell'art. 2, comma 1, l.r. n. 22/09, contrassegnata dalla lettera c-bis), viene dunque individuata una ulteriore area non idonea all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano, in quanto contesto dei piu' rilevanti valori archeologici emergenti dal...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT