DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 229 - Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli, ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, n. L 337 dei 21 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli previsti dall'art.

3, commi da 12 a 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), approvato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0261/Pres.;

Visto il comma 4, dell'art. 8, del proprio decreto n.

0261/Pres./2009 secondo il quale ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato;

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nel contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, definisce criteri e modalita' straordinari per l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009 recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso ai finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalita' di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro' di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 Italy;

Vista la decisione n. C(2010)715 dei 1º febbraio 2010 della Commissione europea, relativa all'Aiuto di Stato n. N 706/2009 Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, recante: 'Modalita' di applicazione dell'applicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica');

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione...

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