DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 60 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualita'» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 «Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicita' ingannevole»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 23 dicembre 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicita' ingannevole);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo 'Agriqualita'' 'Prodotto da agricoltura integrata' ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 'Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicita' ingannevole');

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;

Visto il parere della Direzione generale della presidenza;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale nella seduta del 14 dicembre 2009, n. 1160;

Visto il parere della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 11 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010. n.

1028;

Considerato quanto segue:

1) a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 si e' reso opportuno, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari e del principio di tutela del consumatore, semplificare alcuni adempimenti dei concessionari del marchio 'Agriqualita'' e degli utilizzatori dello stesso. Si tratta pertanto di procedere a una semplificazione del contenuto del contrassegno;

2) l'art. 18 del regolamento n. 47/2004 dispone le condizioni per l'apposizione del marchio sui prodotti agricoli e agroalimentari, comprese le produzioni zootecniche. Nello stesso articolo sono previsti anche regimi di deroga permanente e di deroga transitoria alla regola generale, affinche' possa essere apposto il marchio Agriqualita' anche a prodotti che per motivi oggettivi non possono essere costituiti al 100 per cento da produzioni integrate. A cinque anni dall'emanazione del regolamento l'andamento del mercato non ha consentito l'incremento di produzione di cereali e di colture foraggere da agricoltura integrata destinate...

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