LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 14 - Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

(Pubblicato nel Bollettino uficiale della Regione Umbria n. 9 del 24 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi ed obiettivi 1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle funzioni legislative, amministrative e di governo delle istituzioni regionali e l'esercizio del referendum quale istituto di democrazia partecipativa.

  1. La presente legge attua, in particolare, le seguenti disposizioni dello Statuto regionale:

    1. art. 5, comma 3, in quanto assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunita' regionale, e comma 4, in quanto assicura la partecipazione alla vita della comunita' regionale delle giovani generazioni;

    2. art. 8, comma 1, in quanto promuove la partecipazione alla vita della comunita' regionale ed il coinvolgimento nelle iniziative della Regione da parte degli umbri residenti all'estero;

    3. art. 13, comma 1, in quanto assicura il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale nei campi della tutela della salute e dell'attuazione delle politiche sanitarie;

    4. art. 16, sulla sussidiarieta', in quanto prevede la leale collaborazione tra le diverse istituzioni e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attivita' di interesse generale;

    5. art. 30, in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo i principi di imparzialita', efficienza, economicita' ed efficacia.

  2. La presente legge persegue altresi' gli obiettivi di:

    1. contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

    2. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori;

    3. rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacita' di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

    4. creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la societa';

    5. contribuire ad una piu' elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione;

    6. contribuire alla parita' di genere;

    7. favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

    8. sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunita' locali e regionale;

    9. valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella societa';

    10. promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;

    11. valorizzare le esperienze partecipative in atto.

  3. La partecipazione alle funzioni legislative ed amministrative e' garantita in tutte le fasi dei relativi procedimenti, secondo le modalita' definite dalla presente legge.

    Art. 2

    Strumenti della partecipazione 1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto regionale la partecipazione si attua mediante:

    1. l'iniziativa legislativa;

    2. l'iniziativa referendaria;

    3. il diritto di petizione;

    4. la consultazione.

      Art. 3

      Titolari del diritto di iniziativa 1. In attuazione dell'art. 35 dello Statuto regionale, l'iniziativa delle leggi e' esercitata:

    5. da ciascun membro del Consiglio regionale;

    6. dalla Giunta regionale;

    7. da ciascun Consiglio provinciale;

    8. da uno o piu' Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno diecimila abitanti;

    9. da cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;

    10. dal Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.).

  4. L'iniziativa popolare delle leggi e' esercitata da tremila elettori del Consiglio regionale, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

    Art. 4

    Requisiti 1. La proposta di iniziativa deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in forma scritta e in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne indichi le finalita' e fornisca i necessari elementi per valutare la fattibilita' dell'iniziativa.

    Art. 5

    Limiti 1. L'iniziativa di cui all'art. 3 puo' avere ad oggetto le materie di competenza regionale con esclusione della revisione dello Statuto regionale, delle leggi di organizzazione interna del Consiglio, di bilancio, finanziarie e tributarie.

    Art. 6

    Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa 1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.

  5. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta, nonche' i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.

  6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonche' ai dati e alle informazioni che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.

  7. Le facolta' previste al comma 1 spettano al Presidente della Provincia, a ciascun Sindaco, e al Presidente del C.A.L.

    Art. 7

    Esercizio dell'iniziativa popolare 1. Gli elettori esercitano il diritto di iniziativa apponendo la propria firma in calce ad un progetto redatto in articoli, e corredato dalla relazione di cui all'art. 4, esteso su appositi moduli vidimati e rilasciati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio ai soggetti promotori dell'iniziativa, costituiti da almeno tre elettori del Consiglio regionale, che ne facciano richiesta.

  8. La firma deve avere a fianco il nome ed il cognome del firmatario a carattere stampatello ed accanto ad essa devono essere indicati luogo e data di nascita.

  9. Unitamente al progetto di legge di cui al comma 1, i promotori dell'iniziativa depositano i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione.

  10. Un dirigente regionale, designato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento.

  11. All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

    1. ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

    2. intervengono nelle fasi del procedimento;

    3. esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 7, i delegati possono agire disgiuntamente.

  12. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.

  13. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 redige verbale della presentazione del progetto di legge, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si da' conto delle indicazioni di cui al comma 5, e' sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori e' rilasciata copia del verbale.

    Art. 8

    Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme 1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge.

  14. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 7 dell'art. 7, il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 7:

    1. procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;

    2. da' notizia dell'avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 5 dell'art. 7, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.

  15. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati e' redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

    Art. 9

    Raccolta ed autenticazione delle firme 1. L'elettore appone la propria firma, in calce al progetto, sui fogli vidimati ai sensi dell'art. 8. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore e' iscritto, nonche' gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

  16. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui e' stampata la proposta di iniziativa popolare.

  17. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), o dai Consiglieri regionali che dichiarano la loro disponibilita' al Presidente del Consiglio regionale.

  18. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui e' effettuata; puo' essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio e, in questo caso, indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

  19. Il pubblico ufficiale che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT