DECRETO RETTORALE 8 aprile 2011 - Modificazioni allo statuto. (11A04968)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 6 maggio 1996, n. 1885 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 77;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 7 marzo 2011, con la quale il Senato accademico, ai sensi della superiore norma, ha approvato la proposta di modifica del summenzionato Statuto mediante l'inserimento, in seno al titolo III del medesimo relativo agli organi ausiliari centrali dell'Universita', dell'art. 13-quater, concernente il collegio di disciplina;

Vista la nota rettorale del 8 marzo 2011, prot. n. 15013, con la quale la predetta deliberazione del Senato accademico e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i controlli di competenza;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 29 marzo 2011, prot. n. 1738, con la quale e' stata comunicata l'assenza di rilievi di legittimita' o di merito in ordine alla proposta di modifica trasmessa;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla emanazione del decreto di modifica del suindicato Statuto;

Tutto cio' premesso;

Decreta:

Art. 1

Il vigente Statuto dell'Universita' degli studi di Catania e' modificato mediante l'inserimento del seguente articolo:

Art. 13-quater

Collegio di disciplina

  1. Il collegio di disciplina e' un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

  2. Il collegio di disciplina e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.

    La prima sezione e' composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione e' composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.

  3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta delle strutture didattiche, e nominati con decreto rettorale.

    Ciascuna struttura didattica propone una terna di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT