Ordinanza emessa il 4 ottobre 2006 dal tribunale ammninistrativo regionale della Calabria - Catanzaro, sul ricorso proposto da Crino' Antonio Giovanni contro Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ed altri. Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla le...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 662/2006, proposto da Crino' Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Lamberti ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Vico II, corso Mazzini, 2, presso lo studio dell'avv. Concetta Nunnari.

Contro Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui e' domiciliato ex lege; Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui e' domiciliato ex lege; Ministero dell'interno, non costituito in giudizio, per l'annullamento dell'ordinanza n. 4308 del 13 aprile 2006 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, avente ad oggetto l'annullamento, in via di autotutela, dell'ordinanza commissariale n. 2580 del 16 giugno 2003, titolata "Ampliamento discarica controllata RSU nel comune di Casignana. Approvazione con progetto definitivo ed indizione gara di appalto"; e, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 giugno 2006, dell'ordinanza n. 4293 del 22 maggio 2006 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria con la quale viene annullata in via di autotutela la determinazione n. 245 del 21 marzo 2003 con cui l'ing. Scordo, responsabile dell'Area di Reggio Calabria per l'Ufficio del commissario, ha conferito all'ing. Antonio Giovanni Crino' l'incarico per la redazione del progetto preliminare e definitivo relativo ai "lavori di costruzione della nuova discarica RSU di Casignana", nonche' dell'ordinanza n. 4141 del 13 aprile 2006 gia' impugnata con il ricorso principale, avente ad oggetto l'annullamento, in via di autotutela, dell'ordinanza commissariale n. 2580 del 16 giugno 2003, con cui e' stato approvato il progetto definitivo redatto dall'ing. Crino', nonche' di tutti gli atti pregressi, prodromici ivi comprese le note dell'Avvocatura distrettuale dello stato di Catanzaro dell'8 aprile 2006 e del 19 maggio 2006

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del 22 giugno 2006 il referendario Giovanni Ruiu;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella segreteria del tribunale in data 25 maggio 2006, l'ing. Antonio Giovanni Crino' ha impugnato l'ordinanza n. 4141 del 13 aprile 2006 con cui il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria disponeva l'annullamento, in autotutela, dell'ordinanza della medesima autorita' n. 2580 del 16 maggio 2003, con cui era stato approvato il progetto definitivo redatto dall'ing. Crino' per l'ampliamento della discarica di Casignana.

L'impugnazione del provvedimento gravato e' affidata alla seguenti censure:

1) Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il ricorrente afferma che non vi sarebbero stati i presupposti per l'emanazione dell'impugnato provvedimento di autotutela essendosi consolidati gli effetti del provvedimento originario, considerato anche che il mancato pagamento dell'incarico conferito allo stesso ricorrente e' attualmente oggetto di un giudizio arbitrale.

2) Eccesso di potere per illogicita' della motivazione.

I vizi di legittimita' posti alla base del provvedimento di secondo grado sarebbero inesistenti.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 giugno 2006 il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 4393 del 22 maggio 2006 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria con la quale e' stata annullata, in via di autotutela la determinazione n. 245 del 21 marzo 2003 con cui Responsabile dell'Area di Reggio Calabria per l'Ufficio del commissario, aveva conferito al ricorrente l'incarico per la redazione del progetto preliminare e definitivo relativo ai lavori di costruzione della nuova discarica RSU di Casignana.

Contro tale provvedimento il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per illogicita' della motivazione.

I vizi di legittimita' posti alla base del provvedimento di secondo grado sarebbero inesistenti anche in questo caso.

2) Violazione ed erronea interpretazione di norma di legge - Violazione dell'art. 21-nonies della legge 7 giugno 1990, n. 241/1990.

Non vi sarebbero i presupposti di legge per l'esercizio del potere di' autotutela da parte dell'amministrazione.

3) Sviamento di potere.

Il provvedimento sarebbe stato emesso per danneggiare l'ing. Crino' nel giudizio arbitrale ove egli ha convenuto l'amministrazione per ottenere il pagamento...

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