Ordinanza emessa il 27 luglio 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Erbetti Francesca ed altri contro comune di Busnago ed altra Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Requisiti del richiedente - Residenza o svolgimento di att...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 315/06, proposto da Erbetti Francesca, Chica Quinonez Emma Veronica, SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) territoriale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) lombarda, in persona del legale rappresentante pro tempore, USR CISL (Unione Sindacale Regionale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) lombarda, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Vittorio Angiolini e dall'avv. Riccardo Maia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso, n. 1;

Contro Comune di Busnago, non costituito in giudizio; e nei confronti di Regione Lombardia in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Milano, via Pola n. 14, per l'annullamento, previa sospensione degli atti del Comune di Busnago prott. n. 12500 e 12501 del 23 novembre 2005 - aventi identico contenuto - con i quali veniva comunicato a Chica Quinonez Emma Veronica e ad Erbetti Francesca il rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica poiche' ai sensi della legge regionale Lombardia n. 7 del 2005 "per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attivita' lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda".

Visto il ricorso notificato in data 19 gennaio 2006 e depositato in data 1° febbraio 2006;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visto l'atto di motivi aggiunti proposto dai ricorrenti nei confronti delle altre parti;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Uditi alla pubblica udienza del 14 giugno 2006, relatore il dott. Riccardo Giani, l'avv. V. Angiolini per i ricorrenti e l'avv. M.L. Tamborino per la Regione Lombardia;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuto quanto segue in fatto e diritto.

F a t t o

In data 22 ottobre 2005 le signore Erbetti Francesca e Chica Quinonez Emma Veronica presentavano al Comune di Busnago domanda per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP').

Il Comune di Busnago, con atti dello stesso tenore assunti in data 23 novembre 2005, nn. 12500 e 12501, rigettava tali domande sul rilievo che ai sensi della legge regionale lombarda 8 febbraio 2005, n. 7 "per la presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica i richiedenti devono avete la residenza o svolgere attivita' lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda" requisito mancante ad entrambe le istanti. Il comune faceva riferimento all'art. 1, lett. a) della l.r. n. 7/2005 che ha introdotto all'art. 3 della l.r. lombarda n. 1/2000 il comma 41-bis, che prevede il requisito della residenza, ovvero dello svolgimento di attivita' lavorativa, in Lombardia da cinque anni per potere accedere all'assegnazione di alloggi di ERP.

Erbetti Francesca e Chica Quinonez Emma Veronica, assieme alle articolazioni milanesi dei sindacati SICET, SUNIA, CGIL e USR CISL, impugnano i citati provvedimenti comunali, articolando nei loro confronti censure di:

violazione e falsa applicazione della l.r. Lombardia 8 febbraio 2005, n 7, da riconoscersi costituzionalmente illegittima;

violazione e falsa applicazione delle regole e dei principi del diritto europeo sulla libera circolazione, con particolare riferimento art. 48 (poi 39) del frattato CE.

Si e' costituita in giudizio la Regione Lombardia per resistere al ricorso.

Dopo la proposizione del ricorso introduttivo il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 5, il quale interviene a dare attuazione ad una seconda significativa previsione della citata l.r. n. 7/2005, sempre contenuta nell'art. 1, lett. a), che ha introdotto nell'art. 3 della l.r. n. 1/2000 il comma 41-ter, a mente del quale "la residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono determinati da apposito regolamento".

I ricorrenti hanno impugnato, a mezzo di motivi aggiunti, il richiamato regolamento regionale n. 5 del 2006, ritenendolo illegittimo nella parte in cui inserisce la residenza in Lombardia, gia' requisito di accesso all'ERP, quale elemento da valutare ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'assegnazione degli alloggi pubblici e chiedendone l'annullamento.

La Regione Lombardia ha presentato memorie nelle quali, oltre ad insistere per la l'infondatezza nel merito delle censure sollevate, eccepisce il difetto di legittimazione attiva della Associazioni sindacali ricorrenti nonche' delle stesse ricorrenti persone fisiche per conflitto di interesse tra le stesse, dal momento che il Comune di Busnago aveva previsto nel bando l'assegnazione di un solo alloggio.

Alla pubblica udienza del 14 giugno 2006, relatore il dott. Riccardo Giani, sentiti i difensori delle parti come da verbale, la causa e' stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Diritto

  1. - Devono essere in primo luogo esaminate le eccezioni di inammissibilita' del ricorso avanzate dalla Regione Lombardia.

    1.1. - Viene eccepita l'inammissibilita' del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali.

    L'eccezione formulata dalla regione involge la tematica dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei soggetti portatori di interessi superindividuali. E' noto che dopo una iniziale chiusura, quando la giurisprudenza fissava in modo rigido il collegamento tra azione giudiziaria e natura individuale della posizione soggettiva dedotta in giudizio, a partire dalla decisone Cons. Stato, Ad. Plen., 19 ottobre 1979, n. 24, si e'...

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