Ordinanza emessa il 23 febbraio 2007 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Santoro Giuseppe contro Consiglio superiore della magistratura ed altri Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compres...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8907/2006 Rg. proposto da Giuseppe Santoro, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Pietrolucci e Renzo M. Pietrolucci, presso il cui studio in Roma, Via dei Gracchi n. 128, ha eletto domicilio;

Contro il Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, e nei confronti di Antonio Bonajuto, n.c., per l'annullamento della deliberazione adottata nell'adunanza del 31 maggio 2006, con cui il Consiglio superiore della magistratura ha conferito al dott. Antonio Bonajuto l'ufficio direttivo di Presidente della Corte di appello di Perugia; di ogni altro eventuale atto connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Sentiti alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l'avv. Pietrolucci e l'avv. dello Stato E. Arena; ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.

F a t t o

Con ricorso notificato il 25 settembre 2006, depositato il successivo 5 ottobre, il cons. Giuseppe Santoro, magistrato dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, in servizio quale presidente di sezione della Corte di appello di Roma, premettendo di aver partecipato alla procedura selettiva indetta per la copertura del posto di presidente della Corte di appello di Perugia (vacante a far tempo dall'11 gennaio 2005), ha chiesto l'annullamento della deliberazione assunta nell'adunanza del 31 maggio 2006, con cui il Consiglio superiore della magistratura ha conferito tale incarico al dott. Antonio Bonajuto.

A sostegno del gravame l'istante ha dedotto la violazione dei parametri stabiliti dallo stesso Organo di autogoverno nella circolare consiliare P-13000 dell'8 luglio 1999, essendo stato a suo dire del tutto omesso l'esame del "merito" (motivo n. 1), e ha denunciato l'illegittimita' del provvedimento di esclusione dalla selezione in quanto adottato sulla base di disposizioni a suo dire incostituzionali.

Si sono costituite in resistenza le amministrazioni intimate. Successivamente, all'udienza del 20 dicembre 2006, il ricorso e' stato trattenuto in decisione.

D i r i t t o

  1. - E' in contestazione la deliberazione del 31 maggio 2006 con cui il C.s.m. ha conferito al dott. Antonio Bonajuto l'incarico direttivo di presidente della Corte di appello di Perugia.

    L'odierno ricorrente ed altri aspiranti al medesimo incarico sono stati ritenuti dal C.s.m. "non [...] legittimati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 20/2006". Di qui l'odierna impugnativa, articolata in due motivi di ricorso.

  2. - Il primo mezzo, con cui viene denunciata la mancata valutazione del controinteressato sotto il profilo del "merito" secondo quanto previsto dalla circolare del C.s.m. n. 13000 del 1999 (in materia di conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi), e' all'evidenza inammissibile.

    Nessuna utilita' potrebbe derivare al ricorrente dall'annullamento della gravata deliberazione consiliare, dal momento che egli resterebbe pur sempre escluso dal novero dei potenziali aspiranti all'ufficio per effetto dell'art. 3 d.lgs. n. 20 del 2006.

  3. - Con l'altro motivo di gravame viene invece prospettata l'illegittimita' costituzionale dell'indicato art. 3 d.lgs. n. 20 del 2006, norma preclusiva della sua partecipazione alla selezione, alla luce degli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione.

  4. - La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.

    3.1. - La materia del conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi (di merito e di legittimita) e' stata profondamente incisa dalla legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, che nel prefigurare una disciplina transitoria, destinata ad aver vigore nel periodo antecedente all'entrata in funzione della Scuola della magistratura, e un assetto "a regime" (caratterizzato dalla obbligatoria frequenza, per l'attribuzione delle funzioni direttive, di un apposito corso di formazione presso detta Scuola), ha introdotto un requisito di "legittimazione" collegato alla data di "ordinario collocamento a riposo" dei magistrati, fissata in settanta anni dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

    A) Cominciando dalla disciplina transitoria, l'art. 2, comma 10, lett. a), legge n. 150/2006, prescrive al Governo di "prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo [...] e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo [...]".

    In attuazione di questa disposizione e' stato emanato il d.lgs. 16 gennaio...

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