Ordinanza emessa il 13 giugno 2006 dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto nel procedimento penale a carico di Cito Giancarlo ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui...

LA CORTE DI APPELLO

Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2 c.p.p, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, proposta all'udienza del 3 aprile 2006 dal procuratore generale.

Intese le parti ed esaminata la memoria difensiva prodotta all'odierna udienza.

Osserva in fatto

Con sentenza del 17 giugno 2004 il Tribunale di Taranto, tra l'altro, riqualificato il fatto ascritto all'imputato De Palma Vincenzo nel delitto di cui all'art. 318 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine a tale reato per estinzione del medesimo per intervenuta prescrizione ed assolveva l'imputato Cito Giancarlo dal reato di cui all'art. 317 c.p. perche' il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza, oltre all'imputato De Palma Vincenzo e alla costituita parte civile, interponeva appello, fra gli altri, l'ufficio della Procura della Repubblica di Taranto con atto in data 29 ottobre 2004, chiedendo che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, affermasse la penale responsabilita' del De Palma, in ordine al delitto di cui all'art. 317 c.p. originariamente contestatogli, sia dell'imputato Cito Giancarlo.

All'udienza dibattimentale del 3 aprile 2006, il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facolta' di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593, comma 2 c.p.p per effetto della previsione di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni riferibili all'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva l'illegittimita' costituzionale della norma succitata con riferimento agli artt. 111, 112 e 3 della Costituzione.

Osserva in diritto

In base al nuovo testo dell'art. 593 c.p.p, e' vietato l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di primo grado che si siano concluse con il proscioglimento dell'imputato con qualsiasi formula. Per effetto di tale modifica legislativa, il secondo comma dell'art. 593 c.p.p, nell'attuale formulazione, consente al pubblico ministero e all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo se con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv c.p.p, venga richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte solo dopo il giudizio di primo grado e se dette prove abbiano il carattere delle decisivita'.

Da cio' discende, da un punto di vista procedurale, che se il giudice dell'appello non ammette in via preliminare l'assunzione della nuova prova, decisiva per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, deve dichiarare l'inammissibilita' del gravame e le parti, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza, possono proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

A tutto cio' si deve aggiungere che la formulazione della nuova norma ha precluso la possibilita' al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio...

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