Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Regione Calabria - Soppressione delle gestioni liquidatorie delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Sopravvenienze attive e passive delle gestioni soppresse - Prevista pertinenza delle aziende sanitarie competenti, con i...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), promosso dal Tribunale di Rossano, nel procedimento civile vertente tra l'ASL n. 3 di Rossano e l'Italgas s.p.a., con ordinanza del 15 febbraio 2006, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - emesso il 14 ottobre 2003 per debiti di una disciolta U.S.L. nei confronti della gestione liquidatoria della stessa, in persona del direttore generale della ASL ad essa subentrata - il Tribunale di Rossano, con ordinanza del 15 febbraio 2006, ha sollevato, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (in riferimento al principio contenuto nell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002).

    Specifica il remittente che la suddetta disposizione, nel sopprimere le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende sanitarie della Calabria, stabilisce che le eventuali sopravvivenze attive e passive delle predette gestioni "rimangono di pertinenza delle Aziende Sanitarie competenti e, a tal fine, le disponibilita' finanziarie dei predetti conti speciali sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie"", aggiungendo che la legittimazione attiva e passiva per le controversie inerenti le gestioni liquidatorie "e' attribuita alle Aziende Sanitarie competenti per territorio".

    Conseguentemente, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo il soggetto destinatario dello stesso (ossia la gestione liquidatoria della disciolta USL) non era piu' esistente, essendo intervenuta una successione ex lege delle aziende sanitarie - e, per tramite di queste, delle Regioni - nelle posizioni di debito e credito delle soppresse USL.

    Respinta pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, il giudice a quo ricostruisce il quadro normativo che regola la materia.

    In attuazione della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' stato emanato il decreto...

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