Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Processo a carico di imputato cui il decreto di citazione sia stato notificato previa dichiarazione di irreperibilita' - Sospensione obbligatoria - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi del contraddittorio, della parita' delle...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Pinerolo, nel procedimento penale a carico di V. D., con ordinanza del 31 gennaio 2006, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di una persona irreperibile, imputata, a titolo di concorso, del delitto di tentata violazione di domicilio, il Tribunale di Pinerolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale;

    Premette in fatto il remittente che l'imputata e' stata tratta a giudizio con atto di citazione diretta da parte del pubblico ministero, a lei notificato - previa emissione del decreto di irreperibilita' - mediante consegna al difensore d'ufficio designato, secondo il sistema fissato dagli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale. L'imputata, non comparsa al dibattimento, e' stata quindi dichiarata contumace ed il giudizio dovrebbe proseguire in absentia; tuttavia il complesso di norme sopra menzionato appare al giudice a quo in contrasto con gli invocati parametri costituzionali nella parte in cui impone la dichiarazione di contumacia e la conseguente celebrazione del processo nei confronti degli imputati irreperibili, anziche' prevedere la sospensione obbligatoria del medesimo.

    Il Tribunale di Pinerolo rammenta che una questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. e' stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 399 del 1998; tuttavia, il mutamento del quadro costituzionale di riferimento, rappresentato dai profondi cambiamenti introdotti nell'art. 111 Cost. - che "sembra porsi in netto contrasto con la possibilita' che un processo venga celebrato nella totale ignoranza dell'imputato irreperibile" - imporrebbe un ripensamento dell'intera questione. In quella pronuncia la Corte, richiamando anche la nota sentenza 12 febbraio 1985 della Corte europea dei diritti dell'uomo (caso Colozza), ha rilevato che il vigente codice di procedura penale, oltre a prevedere una piu' rigorosa disciplina della contumacia, appresta pure numerosi rimedi per il caso in cui l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. La menzionata sentenza Colozza, d'altra parte, non impone un unico modello processuale, dovendosi ritenere sufficiente che all'imputato condannato in contumacia sia assicurata la possibilita' di essere nuovamente giudicato dopo essere stato ascoltato. Nella sentenza n. 399 del 1998, in conclusione, la Corte ha osservato che spetta soltanto al legislatore la scelta tra il rimedio "preventivo e inibitorio, comportante l'obbligatoria sospensione del processo a carico dell'irreperibile-contumace, ovvero quello successivo e riparatorio", che prevede la celebrazione del processo e l'introduzione di strumenti per ottenere eventualmente una nuova pronuncia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT