Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Possibilita' di sospensione dell'esecuzione in pendenza di appello per grave pregiudizio - Esclusione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Manifesta inammissibilita' della q...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale); dell'art. 283 del codice civile e dell'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza dell'8 maggio 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Antares s.a.s. contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Dona' di Piave ed altra, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, edizione straordinaria del 2 novembre 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Veneto, investita dell'appello avverso alcune sentenze della Commissione tributaria provinciale di Venezia, con ordinanza dell'8 maggio 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari...

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