Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione del comma 291 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, notificati il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio e il 3 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 35 e 38 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte e Liguria hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e, tra di esse, del comma 291 dell'articolo 1.

    Tale disposizione prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie.

    2.1. - Le ricorrenti Regioni Toscana e Piemonte ascrivono la previsione alla materia concorrente dell'organizzazione del sistema sanitario e ritengono che essa sia in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina dei criteri e le modalita' della certificazione dei bilanci delle istituzioni sanitarie rientrerebbe nella normazione di dettaglio di propria competenza.

    Secondo la Regione Toscana, la disposizione impugnata violerebbe, inoltre, l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in quanto demanderebbe ad un regolamento statale la disciplina normativa di una materia non di competenza esclusiva dello Stato.

    2.2. - La Regione Liguria sviluppa analoghe censure, sostenendo che la disposizione impugnata e' lesiva delle proprie competenze normative concorrenti in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), ed esclusive in materia di agricoltura e zootecnia (articolo 117, comma quarto, della Costituzione).

    Secondo la Regione Liguria, a fondamento della legittimita' dell'articolo 1, comma 291, della legge n. 266 del 2005 non potrebbe essere invocata la competenza statale a determinare i principi fondamentali delle materie concorrenti della tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica, sia perche' questi non potrebbero che risultare da fonti di rango legislativo sia perche' le modalita' della certificazione avrebbero indubbia natura di dettaglio.

    La disposizione impugnata si porrebbe, poi, in contrasto con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, qualora al decreto ministeriale da questa previsto fosse da riconoscere natura regolamentare. Ne' essa potrebbe giustificarsi in...

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