Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Polizia di Stato - Personale dei ruoli civili - Esclusione del collocamento in ausiliaria per il personale non soggetto al regime pensionistico contributivo e mancata estensione dell'incremento del montante contributivo per il personale assoggettato al regime pensioni...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da S. Z. contro il Ministero dell'interno, con ordinanza del 25 gennaio 2005, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione di S. Z. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Aldo Tigano per S. Z. e l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento col quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in ausiliaria, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 23 febbraio 2001, sollevava questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), nella parte in cui non prevede la possibilita' di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del medesimo decreto, e percio' anche degli appartenenti alla Polizia di Stato;

che questa Corte, con l'ordinanza n. 387 del 2002...

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