Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Estradizione - Estradizione per l'estero - Applicazione provvisoria di una misura cautelare privativa della liberta' personale all'estradando - Termini perentori di durata collegati al mancato verificarsi di eventi non conoscibili dal giudice - Lamentato contrasto con il principio di ra...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 708, comma 2, e 715, comma 6, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 3 febbraio 2006 dalla Corte di appello di Catanzaro, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che con ordinanza del 3 febbraio 2006 la Corte di appello di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 715, comma 6, e 708, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della liberta' personale, disposte provvisoriamente a carico dell'estradando, al mancato verificarsi di eventi "non conoscibili" dal giudice, se non per effetto di comunicazione da parte del Ministro della giustizia;

che la Corte rimettente e' chiamata a deliberare circa l'eventuale revoca - ai sensi dell'art. 715, comma 6, cod. proc. pen. - della misura della custodia in carcere applicata il 7 dicembre 2005 dal presidente della stessa Corte, in sede di convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, nei confronti di un cittadino croato colpito da mandato di cattura internazionale, emesso dall'autorita' giudiziaria croata per il reato di omicidio volontario;

che il giudice a quo riferisce che in data 9 dicembre 2005, nel corso dell'audizione effettuata ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen., la persona arrestata ha prestato il proprio consenso all'estradizione e che il relativo verbale e' stato trasmesso in pari data al Ministro della giustizia;

che, come riferisce la rimettente, in data 14 dicembre 2005 il Ministro della giustizia ha chiesto, ai sensi dell'art. 716, comma 4, cod. proc. pen., il mantenimento della misura cautelare disposta a carico del cittadino croato;

che, inoltre, il Ministero della giustizia, nonostante le numerose richieste inviategli dall'autorita' giudiziaria procedente, non ha poi trasmesso ulteriori informazioni fino al 18 gennaio 2006, giorno in cui la stessa rimettente ha ricevuto, per conoscenza, una nota dalla quale risulta che in pari data lo stesso Ministero ha chiesto al Ministero degli affari esteri se le autorita' croate avessero inoltrato la documentazione estradizionale, "nulla essendo pervenuto al Ministero della giustizia";

che il giudice a quo segnala di avere nuovamente sollecitato il Ministero della giustizia, nei giorni 25 e 30 gennaio 2006, per sapere se fosse pervenuta la domanda di estradizione, comunicando inoltre che in data 23 gennaio 2006 era scaduto anche il termine di...

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