LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n.11 - Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (promozione della costituzione di una societa'' per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilita'' a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Sostituzione del titolo della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37

  1. Il titolo della legge regionale n. 37/2002 e' sostituito dal seguente: ´Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilita' a pedaggio. Promozione della costituzione di una societa' per azioni a partecipazione regionaleª.

    Art. 2.

    Inserimento dell'Art. 1 nella legge regionale n. 37/2002

  2. Prima dell'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002 e' inserito il seguente:

    ´Art. 1 (Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilita' a pedaggio). - 1. La Regione provvede alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilita' a pedaggio, mediante l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parita' di condizioni e trasparenza.

  3. La Regione istituisce commissioni di gara con modalita' tali da assicurare la parita' di condizioni dei concorrenti e la trasparenza delle procedure.ª.

    Art. 3.

    Inserimento dell'Art. 2 nella legge regionale n. 37/2002

  4. Dopo l'Art. 1 della legge regionale n. 3 7/2002, come introdotto dall'Art. 2 della presente legge, e' inserito il seguente:

    ´Art. 2 (Contratto di servizio). - 1. Nella concessione di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario e' regolato da un contratto di servizio che, sulla base dell'atto di concessione dei beni del demanio stradale, definisce in particolare:

    1. le attivita' affidate ed i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi;

    2. i tempi di esecuzione e di realizzazione e le misure relative alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;

    3. le modalita' per la verifica dei risultati conseguiti;

    4. gli eventuali compensi remunerativi;

    5. i procedimenti amministravi pendenti concernenti le funzioni ed i compiti di cui all'Art. 1;

    6. la successione dell'affidatario nei rapporti...

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