LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n.13 - Istituzione e disciplina del consiglio regionale dell''economia e del lavoro. Abrogazione dell''Art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

  1. E' istituito, ai sensi dell'Art. 71 dello statuto, il consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

  2. Il CREL e' organo di consulenza del consiglio e della giunta regionali e contribuisce all'elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale, nonche' agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile della Regione.

  3. Il CREL concorre all'attuazione del principio statutario, di cui all'Art. 50 dello statuto, della concertazione tra istituzioni pubbliche, forze economiche e sociali, organizzazioni sindacali ed autonomie funzionali.

  4. Il CREL ha sede presso il consiglio regionale.

    Art. 2.

    Composizione del CREL

  5. Il CREL e' composto da:

    1. il presidente, nominato dal presidente della Regione;

    2. cinque esperti nelle materie economico-giuridiche e sociali nonche' nelle tematiche comunitarie, di cui tre designati dal consiglio regionale e due dalla giunta regionale. i tre esperti designati dal consiglio regionale sono eletti con voto limitato a due;

    3. il presidente dell'unione regionale camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere Lazio);

    4. quattro rappresentanti delle universita' del Lazio, di cui uno in rappresentanza delle universita' libere riconosciute designati dal comitato regionale di coordinamento delle universita' del Lazio (CRUL) assicurando il criterio della rotazione;

    5. un rappresentante delle associazioni di promozione sociale designato dall'osservatorio regionale sull'associazionismo di cui all'Art. 10 della legge regionale l'estendere 1999, n. 22 (promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;

    6. un rappresentante delle organizzazioni di volontariato designato dall'osservatorio regionale sul volontariato previsto dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (disciplina dell'attivita' di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche;

    7. due rappresentanti delle persone con diverse abilita' designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

    8. un rappresentante delle organizzazioni per la prevenzione e la lotta al racket e all'usura designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

    9. dodici rappresentanti dell'imprenditoria regionale designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

    10. cinque rappresentanti dell'artigianato designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

    11. cinque rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

    12. quattordici rappresentanti delle...

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